Rifiuti. Abbandono da parte di terzi. Proprietario dell’area, obblighi, colpa e accertamento. TA.R. Campania.

T.A.R. Campania, Sez. V, sent. n. 5598 del 3 dicembre 2016 (ud. del 25 ottobre 2016)

Pres. Scudeller, Est. Marotta

Rifiuti. Abbandono. Proprietario dell’are. Obblighi. Colpa. Accertamento.

La condotta illecita del terzo non è sufficiente ad escludere la responsabilità del proprietario per la trasformazione del suo terreno in discarica abusiva, né ad interrompere il nesso di causalità tra la sua condotta colposa e l’evento verificatosi, quando quest’ultimo costituisce un fatto prevedibile e prevenibile (T.a.r. Campania, Napoli, sez. V, 17 ottobre 2015 n. 4877).

COMMENTO:

La sentenza in esame, pur partendo dall’iniziale assunto secondo cui non sia esclusa la responsabilità del proprietario del terreno qualora il fatto sia prevedibile e prevenibile, specifica – e pone il limite giuridico – che il criterio da adottarsi per l’accertamento quantomeno di un profilo colposo sia quello dell’ordinaria diligenza, che non può non ancorarsi all’analisi delle concrete dinamiche mediante le quali si estrinseca la condotta illecita. Nel caso concreto, il ricorrente dimostrava di aver adottato le normali misure ordinarie quali denuncia degli sversamenti e recinzione del fondo; risulta inoltre rilevante l’ulteriore assunto secondo cui non sia dovuta da parte del privato l’adozione di misure di ordine pubblico, le quali sono connotate, per loro natura, dalle caratteristiche di una prestazione inesigibile da parte di un singolo proprietario terriero privato. Ciò comporta la conseguenza che l’art. 192 del d. lgs. n. 152/2006 risulti violato poichè non sia ravvisabile l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, presupposto necessario dalla disposizione normativa per l’esercizio del potere ordinatorio da parte della pubblica autorità ai fini della rimozione dei rifiuti abbandonati sull’area.

 

 

T.A.R. Campania, Sez. V, sent. n. 5598 del 3 dicembre 2016 (ud. del 25 ottobre 2016)

N. 05598/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00037/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 37 del 2016, proposto da:
D’Alterio Francesco, rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquale Lucio Monaco C.F. MNCPQL69L29B963Y, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Vittoria Panzarella in Napoli, piazza Carlo III n. 42;

contro

Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Riccardo Marone C.F. MRNRCR48M14F839F, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console n. 3;

per l’annullamento

-dell’ordinanza commissariale n. 048 dell’11 giugno 2015, adottata dalla Commissione straordinaria del Comune di Giugliano, con la quale è stato ordinato al ricorrente, in qualità di proprietario di provvedere a propria cura e spese alla rimozione completa dei rifiuti abbandonati nell’area ubicata nel territorio del Comune di Giugliano in Campania, censita al foglio 41, particella 5;

– di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2016 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente – proprietario di un fondo sito nel territorio del Comune di Giugliano in Campania in località ASI nelle vicinanze di un campo Rom e censito in catasto al foglio 41, particella n. 5 – ha impugnato (per la parte di interesse) l’ordinanza n. 048 dell’11 giugno 2015, con la quale la Commissione straordinaria del Comune di Giugliano, sulla base di una nota dei Carabinieri di Qualiano, ha ordinato ai proprietari delle aree in adiacenza ad un campo rom di provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione completa dei rifiuti abbandonati sulle predette aree.

Si è costituito in giudizio il Comune di Giugliano in Campania, contestando la fondatezza del ricorso, del quale ha chiesto conseguentemente la reiezione.

Con ordinanza di questo Tribunale n. 317/2016 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione della efficacia del provvedimento impugnato.

All’udienza pubblica del 25 ottobre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

Con un unico articolato motivo, il ricorrente deduce:

– Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006;

– Eccesso di potere per omessa o insufficiente valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, per carenza di istruttoria, omessa o insufficiente motivazione;

– Violazione del giusto procedimento di legge.

Le censure sono meritevoli di accoglimento; esse vengono trattate congiuntamente attenendo a profili connessi.

Occorre premettere che l’art. 192 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 dispone testualmente al comma 3 “Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 (n.d.r., divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo) e 2 (n.d.r., immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee) è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.

Tanto premesso, il Collegio rileva che il ricorrente ha depositato, in allegato al ricorso, una serie di denunce – querele presentate alla Stazione Carabinieri del Comune di Giugliano in Campania (dal padre del ricorrente e dal ricorrente medesimo) per denunciare, oltre ai danni subiti (per effetto della rimozione della rete di recinzione del fondo da parte di ignoti, il danneggiamento degli alberi da frutta e delle coltivazioni), l’illecito abbandono di rifiuti sul fondo di sua proprietà.

A sostegno della sua tesi, il ricorrente ha depositato anche una relazione tecnica (dell’arch. Silvana Coccorullo), nella quale viene attestata la sistematica violazione da parte di terzi dei sistemi di protezione del fondo (la rete elettrosaldata che delimitava il terreno è stata in parte divelta e in parte schiacciata, mentre la sbarra metallica che consentiva l’accesso al fondo è stata completamente divelta).

Stando così le cose, ritiene il Collegio, sulla base delle denunce ripetutamente presentate dal ricorrente e dalla documentazione tecnica allegata al ricorso, che l’abbandono illecito dei rifiuti sul fondo del ricorrente non possa essere eziologicamente addebitato al ricorrente medesimo, né sotto il profilo oggettivo né sotto quello soggettivo.

È bensì vero che questa Sezione ha manifestato la propria adesione all’orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 10 giugno 2014 n. 2977) secondo il quale la condotta illecita del terzo non è sufficiente ad escludere la responsabilità del proprietario per la trasformazione del suo terreno in discarica abusiva, né ad interrompere il nesso di causalità tra la sua condotta colposa e l’evento verificatosi, quando quest’ultimo costituisce un fatto prevedibile e prevenibile (T.a.r. Campania, Napoli, sez. V, 17 ottobre 2015 n. 4877).

Tuttavia, nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato di aver ripetutamente denunciato gli illeciti sversamenti di rifiuti che avvenivano nella sua proprietà ad opera di terzi e di aver adottato, attraverso la recinzione del fondo, le misure ordinariamente adottate dai proprietari di fondi agricoli.

Oltre a ciò, come già evidenziato in sede cautelare, in relazione alla presenza del limitrofo campo di etnia rom, la risoluzione della problematica relativa all’illecito sversamento dei rifiuti sul fondo, implicando l’adozione di misure di ordine pubblico, sembra assumere i connotati di una prestazione inesigibile da parte del singolo proprietario. Non è conseguentemente ravvisabile nei confronti del ricorrente né un diretto coinvolgimento nell’abbandono abusivo dei rifiuti (dal quale anzi il ricorrente lamenta di aver subito un pregiudizio alla sua proprietà) né un comportamento di tipo doloso o colposo per l’illecito sversamento di rifiuti da parte di terzi sul fondo di sua proprietà, tale da giustificare l’esercizio del potere di ordinanza di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006.

Assorbita ogni altra censura, il ricorso va quindi accolto per la dedotta violazione dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, in quanto non è ravvisabile nei confronti del ricorrente l’elemento soggettivo del dolo o della colpa che la predetta disposizione normativa richiede ai fini dell’esercizio del potere di ordinanza nei confronti del proprietario del fondo sul quale siano stati illecitamente abbandonati dei rifiuti da parte di terzi.

La fattispecie dedotta in giudizio, valutata nei suoi aspetti complessivi, giustifica l’equa compensazione delle spese di giudizio (la pluralità delle aree interessate dall’ordinanza e il possibile rischio del reiterarsi di incendi di rifiuti, cui pure si fa riferimento nel provvedimento impugnato, possono aver indotto l’amministrazione a prescindere da ulteriori approfondimenti istruttori che sarebbero stati necessari per effettuare una più attenta valutazione della posizione dei diversi proprietari coinvolti); ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis. 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 (comma aggiunto dalla lettera e del comma 35-bis dell’art. 2 del decreto-legge n. 138/2011, nel testo integrato dalla legge di conversione n. 148/2011), compete tuttavia alla parte ricorrente il rimborso del contributo unificato da porre a carico della amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla (in parte qua) il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere

Paolo Marotta, Primo Referendario, Estensore