Acque. Inquinamento idrico, scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, reato permanente, esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto nei reati ambientali. Cassazione Penale n. 45750/2017.

Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 45750 del 5 ottobre 2017 (ud. del 28 giugno 2017)
Pres. Ramacci, Est. Andreazza
Acque. Inquinamento idrico. Scarica in pubblica fognatura di acque reflue industriali. Autorizzazione ambientale. Assenza. Reato permanente. Cessazione della permanenza. Artt. 124 e 137, comma 1 d. lgs. n. 152/2006. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto nei reati ambientali.
Il reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione ha natura permanente in quanto si consuma fino al rilascio dell’autorizzazione o alla cessazione dello scarico. Ne consegue che, nel caso in specie, rileva ai fini della prescrizione del reato, la data di rilascio dell’autorizzazione mentre a nulla rileva la data di accertamento. (da ultimo, Sez. 3, n. 26423 del 11/02/2016, dep. 24/06/2016, Nappi), (Cass. Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, dep. 18/07/2016, Mazzoccoli e altro). Fattispecie: scarichi nella pubblica fognatura di acque reflue industriali provenienti dalla attività di lavaggio dei mezzi di trasporto in assenza di autorizzazione.
 
Non può essere prevista l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, quando nella sentenza emerge la non riconoscibilità delle attenuanti generiche esclusivamente “sul comportamento processuale, privo del minimo segnale di autocritica”. Pertanto, mentre la confessione dell’imputato, tanto più se spontanea e indicativa di uno stato di resipiscenza, può essere valutata come elemento favorevole, ai fini della concessione del predetto beneficio, per contro la protesta d’innocenza, pur di fronte all’evidenza delle prove di colpevolezza, non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole alla concessione stessa, non esistendo nel vigente ordinamento un principio giuridico per cui le attenuanti generiche debbano essere negate all’imputato che non confessi di aver commesso il fatto, quale che sia l’efficacia delle prove di reità (Cass. Sez. 3, n. 50565 del 29/10/2015, dep. 28/12/2015, Rossi).
 
Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 45750 del 5 ottobre 2017 (ud. del 28 giugno 2017)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Gaveglio Enzo, n. a Bra il 13/09/1969;
avverso la sentenza del Tribunale di Asti in data 09/01/2017;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L. Birritteri, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del Difensore di fiducia Avv. M. Montone in sostituzione dell’Avv. C. Sorasio che ha chiesto l’accoglimento;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Gaveglio Enzo ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Asti in data 09/01/2017 di condanna alla pena dell’ammenda di euro 6.000 per il reato di cui agli artt. 124 e 137, comma 1, del d. lgs. n. 152 del 2006 poiché, con più azione esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di titolare della “Autotrasporti S. Marco di Gaveglio & C. s.n.c.” effettuava nella pubblica fognatura, sino al 03/09/2012, scarichi di acque reflue industriali provenienti dalla attività di lavaggio dei mezzi di trasporto in assenza di autorizzazione.
2. Con un primo motivo di ricorso lamenta l’inosservanza degli artt. 350, comma 6, e 526 cod. proc. pen. per avere il Tribunale, senza che vi fosse il consenso della difesa, acquisito al fascicolo del dibattimento atti relativi alle indagini preliminari non utilizzabili, ovvero, nella specie, i verbali di sommarie informazioni testimoniali rilasciate da Bosio Diego e Carena Pietro e l’annotazione del 21/04/2012 ove si è riferito di notizie e indicazioni rilasciate dallo stesso indagato.
3. Con un secondo motivo lamenta la mancata assunzione della prova decisiva, in un primo momento ammessa ma poi revocata, rappresentata dai testi della difesa Racca e Francione, il primo in quanto presente al sopralluogo del 07/05/2012 e il secondo in quanto occupatosi dell’autorizzazione rilasciata il 03/09/2012 anche a fronte del fatto consistito nel lavaggio, in data 21/04/2012, di un’autovettura privata e non di un automezzo utilizzato per l’attività di trasportatore.
4. Con un terzo motivo lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza rispetto a quanto emerso in dibattimento, atteso che i fatti contestati dall’accusa e ritenuti in sentenza, ovvero il lavaggio di un mezzo utilizzato per la attività di autotrasportatore in data 07/05/2012, sono risultati contrastati dalle risultanze istruttorie da cui è emerso che nessun lavaggio venne effettuato in tale data bensì in data 21/04/2012 e che il Gaveglio fu visto lavare in realtà una autovettura privata.
5. Con un quarto motivo di ricorso lamenta I’ illogicità della motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sulla base del “comportamento processuale privo del minimo segnale di autocritica” dell’imputato e senza considerare la marginalità del fatto e lo stato d’incensuratezza. Lamenta inoltre l’omessa motivazione sulla quantificazione della pena dell’ammenda.
6. Con un quinto motivo, infine, lamenta la omessa motivazione sulla richiesta di applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. pur in presenza, tra le altre circostanze, della marginalità del fatto, attinente ad unico episodio di lavaggio di autovettura privata, e dello stato d’incensuratezza.
7. Con successiva memoria ha dedotto l’intervenuta prescrizione del reato contestato alla data del 21/04/2017.
8. Il primo motivo è manifestamente infondato : a leggere la sentenza impugnata, infatti, non risulta che la stessa abbia utilizzato, ai fini della affermazione di responsabilità, gli atti indicati dal ricorrente, bensì il verbale di accertamenti e rilievi urgenti del 07/05/2012 in relazione al quale lo stesso ricorso riconosce la legittima utilizzazione; né è ammissibile la censura volta a lamentare il fatto che da tale atto si sarebbero potuti trarre elementi solo in ordine allo “stato dei luoghi” attenendo la stessa allo stretto profilo, non censurabile in questa sede, della diretta valutazione dei mezzi di prova.
9. Il secondo motivo è anch’esso inammissibile, non avendo in ogni caso il Difensore, come desumibile dal verbale di udienza relativo, mosso rilievi alla ordinanza di intervenuta revoca delle prove in oggetto con conseguente prodottasi sanatoria della eventuale nullità di ordine generale in tal modo eventualmente verificatasi (v. tra le altre Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, dep. 06/03/2015, Rizzello, Rv. 263210); né può ritenersi che il ricorrente, come necessario, abbia spiegato il grado di decisività delle prove revocate (da intendersi, secondo questa Corte, come idoneità a condurre sicuramente ad un diverso risultato : Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, dep. 12/02/2014, Di Meglio, Rv. 259323) se è vero che nello stesso ricorso si afferma che “la testimonianza … non avrebbe portato all’assoluzione” dell’imputato.
10. Il terzo motivo, con cui si deduce fondamentalmente un travisamento della prova, è inammissibile; non si comprende invero perché, a fronte della contestazione mossa all’imputato, l’eventuale diverso oggetto del lavaggio per il quale non vi era autorizzazione (autovettura ad uso privato anziché “mezzo di trasporto” della società rappresentata dall’imputato) avrebbe dovuto condurre a reputare non configurabile il reato; va aggiunto), in ogni caso, che dal verbale di accertamenti urgenti allegato risulta che l’imputato “era intento ad effettuare il lavaggio di un automezzo”, circostanza, questa, del tutto compatibile con l’affermazione della sentenza secondo cui l’imputato era appunto intento, all’atto del sopralluogo, a lavare un automezzo utilizzato per la sua attività di autotrasportatore.
11. Il quarto e quinto motivo sono invece fondati : mentre, quanto alla richiesta, effettuata in sede di conclusioni, della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la sentenza non appare avere motivato in alcun modo, quanto alle circostanze attenuanti generiche deve rilevarsi l’incongruità di una motivazione che ha fondato la non riconoscibilità delle stesse esclusivamente “sul comportamento processuale, privo del minimo segnale di autocritica”; infatti, come già chiarito da questa Corte, mentre la confessione dell’imputato, tanto più se spontanea e indicativa di uno stato di resipiscenza, può essere valutata come elemento favorevole, ai fini della concessione del predetto beneficio, per contro la protesta d’innocenza, pur di fronte all’evidenza delle prove di colpevolezza, non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole alla concessione stessa, non esistendo nel vigente ordinamento un principio giuridico per cui le attenuanti generiche debbano essere negate all’imputato che non confessi di aver commesso il fatto, quale che sia l’efficacia delle prove di reità (Sez. 3, n.50565 del 29/10/2015, dep. 28/12/2015, Rossi, Rv. 265592).
12. E’ infine inammissibile il motivo aggiunto con cui si è eccepita l’intervenuta prescrizione del reato posto che lo stesso ha riguardato un punto della decisione diverso da quelli già investiti con i motivi principali; né, in ogni caso, detta prescrizione deve ritenersi maturata (non potendo quindi neppure essere rilevata ex officio a fronte della fondatezza del terzo e quarto motivo di ricorso) : infatti, come più volte affermato da questa Corte, il reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione ha natura permanente in quanto si consuma fino al rilascio dell’autorizzazione o alla cessazione dello scarico (da ultimo, Sez. 3, n. 26423 del 11/02/2016, dep. 24/06/2016, Nappi, Rv. 267099); ne consegue che, correttamente, il reato è stato contestato come consumato in data 03/09/2012 quale data di rilascio dell’autorizzazione mentre a nulla rileva la data di accertamento del lavaggio avvenuta, secondo il ricorrente, in data 21/04/2012. Di qui la individuazione nel 03/09/2017 della data di prescrizione del reato, ad oggi, quindi, non ancora maturata e non più rilevabile neppure dal giudice del rinvio (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, dep. 18/07/2016, Mazzoccoli e altro, Rv. 267590).
13. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Asti limitatamente all’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. e alle circostanze attenuanti generiche dovendo il ricorso essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Asti limitatamente all’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. e alle attenuanti generiche; rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso, il 28 giugno 2017
Scarica in pdf il testo della sentenza: cass. pen. sez. 3 sent. n. 45750-2017