IL CATASTO E LE CATEGORIE CATASTALI. Brevi accenni alla normativa e funzionamento.

Cos’è il catasto?

Il Catasto Edilizio Urbano è il luogo ove sono archiviati, ai fini della catalogazione per l’apllicazione delle imposte fondiarie, i dati relativi ai beni immobili pubblici o privati presenti sul territorio dello Stato italiano.

Dal punto di vista normativo, la disciplina è regolata dal Regio Decreto Legge n. 652 del 1939, convertito in l. 11 agosto 1939, n. 1249, recante “Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano”, il quale riguarda l’accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, nonchè il d.p.r. n. 1142/1949, recante “Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano” quale decreto attuativo della norma predetta.

La categorie catastali

Per categoria catastale viene intesa una classificazione atta ad enumerare la presenza di immobili sul territorio e propedeutica a determinare il calcolo per la applicazione di talune imposte.

La categoria catastale è funzionale alla determinazione della tariffa per la rendita catastale, la quale è il valore fiscale attribuito al fabbricato in base al quale vengono determinati il valore del fabbricato a fini tributari, il valore erariale e la redditività dell’immobile. In base all’art. 8 della L. n. 1249/39, «Per ciascuna categoria e classe è determinata la relativa tariffa, la quale esprime in moneta legale la rendita catastale con riferimento agli elementi di valutazione che saranno definiti dal regolamento”. L’art. ex art. 23 del Regio Decreto Legge n. 652/1939 precisa inoltre che la funzione della rendita catastale è quella di costituire il denominatore, ovvero la base, per concorrere a determinare il reddito imponibile per il calcolo delle imposte.

In tema di classamento, la Suprema Corte ha peraltro chiarito il concetto di rendita catastale, secondo cui “In tema di classamento, il provvedimento di attribuzione della rendita catastale è un atto che inerisce al bene in una prospettiva di tipo reale, riferita alle caratteristiche oggettive che connotano la sua “destinazione ordinaria”, poiché l’idoneità dell’immobile a produrre ricchezza è riconducibile prioritariamente alla destinazione funzionale e produttiva dello stesso, accertata con riferimento alle potenzialità di utilizzo, e non al concreto uso che di esso venga fatto, senza che rilevi la qualità di soggetto pubblico o privato in capo al proprietario, né le eventuali funzioni latamente sociali svolte da quest’ultimo, dovendo invece essere preso in considerazione il fine di lucro, espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie catastali, da valutarsi sempre in termini oggettivi, in base ad una verifica delle caratteristiche strutturali del bene” (cfr. Cass. Civ., Sez. Trib., sent. n. 24078 del 30 ottobre 2020)

La catalogazione

La catalogazione degli immobili avviene attraverso l’attribuzione di una serie di indicatorida cui si desuma una rendita fondiaria coerente con i valori di riferimento.

L’art. 8 della l n. 1249/1939 fissa le modalità di determinazione:

1) per la determinazione della rendita, le unità immobiliari di gruppi di comuni, comune o porzione di comune, sono distinte, a seconda delle loro condizioni estrinseche ed intrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi.

2) per ciascuna categoria e classe viene determinata la relativa tariffa, la quale esprime in moneta legale la rendita catastale con riferimento agli elementi di valutazione definite dal regolamento (D.P.R. n. 1142/1949).

La qualificazione e la classificazione delle categorie catastali

In base al D.P.R. n. 1142/1949, vengono distinte due diverse operazioni:

1) la qualificazione: l’art. 6 del D.P.R. n. 1142/1949 precisa che “La qualificazione consiste nel, distinguere per ciascuna zona censuaria, con riferimento alle unità immobiliari urbane in essa esistenti, le loro varie categorie ossia le specie essenzialmente e differenti per le caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari stesse. La denominazione delle categorie è uniforme nelle diverse zone censurie“.

2) la classificazione: l’art. 6 del D.P.R. n. 1142/1949 precisa che “La classificazione consiste nel suddividere ogni categoria in tante classi quanti sono i gradi notevolmente diversi delle rispettive capacità di reddito, tenuto conto delle condizioni influenti sulla relativa rendita catastale, riferita all’unità di consistenza computata secondo le norme dell’art. 45 e seguenti. Determinato il numero delle classi in cui ciascuna categoria deve essere divisa si procede al riconoscimento ed alla identificazione di un certo numero di unità, tipo che siano atte a rappresentare per ciascuna classe il merito medio delle unità immobiliari che vi debbono essere comprese“.

Ad oggi esistono 7 gruppi in cui sono classificati gli immobili:

Gruppo A – Abitazioni e uffici

Gruppo B – Immobili destinati a servizi

Gruppo C – Immobili commerciali

Gruppo D – Immobili a destinazione speciale

Gruppo E – Immobili a destinazione particolare

Gruppo F – Entità urbane

Gruppo T – Terreni

Ad ogni gruppo vengono indicate classi di categoria numerate progressivamente in ragione del decremento di reddittività. Un esempio riguardante la classi di categoria inerenti gli immobili ad uso abitativo è il seguente:

A/1- Abitazioni di tipo signorile

A/2 – Abitazioni di tipo civile

A/3 – Abitazioni di tipo economico

A/4 – Abitazioni di tipo popolare

A/5 – Abitazioni di tipo ultrapopolare

A/6 – Abitazioni di tipo rurale

A/7 – Abitazioni in villini

A/8 – Abitazioni in ville

A/9 – Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici

A/10 – Uffici e studi privati

A/11 – Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi

Al link l’elencazione dettagliata di tutte le categorie suddivise per classi:

https://www.catasto.it/categorie.html