Inquinamento idrico. Acque reflue, senza collettamento vanno trattate come rifiuti. Cassazione Penale.

Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 38848 del 4 agosto 2017 (ud. del 4 aprile 2017)

Pres. Di Nicola, Est. Renoldi

Inquinamento idrico. Acque. Acque reflue. Scarichi idrici. Sistema di collettamento. Assenza del nesso funzionale. Applicabilità della disciplina sui rifiuti. Art. 74 d. lgs. n. 152/2006. Abbandono di rifiuti. Art. 192 d. lgs. n. 152/2006. Art. 256, comma , lett. a) d. lgs. n. 152/2006.

Le acque reflue derivanti dal lavaggio di ortaggi (e raccolte in vasche), non essendo veicolate da un sistema di collettamento stabile, sono da considerarsi rifiuti e come tali sottoposte alla parte IV del d. lgs n. 152/2006.

COMMENTO:

Con sentenza 4 agosto 2017 n. 38848 la Suprema Corte ha tracciato i confini normativi su quando le acque reflue debbano considerarsi scarichi oppure rifiuti. Ai sensi dell’articolo 74 del d. lgs n. 152/2006, per scarico deve intendersi “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione di refluo con il corpo acque superficiali”, con la conseguenza che in tutti i casi in cui non sussista un nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore debba applicarsi la disciplina sui rifiuti, che secondo l’articolo 185 del d. lgs n. 152/2006 opera anche in relazione alle acque di scarico. Nella sentenza si legge che “in caso di raccolta di reflui in vasche, con successivo sversamento in un terreno e ruscellamento in un torrente, non potesse trovare applicazione la disciplina sugli scarichi, non potendo il collegamento fra ciclo di produzione e recapito finale essere considerato “diretto” e non essendo lo stesso attuato senza soluzione di continuità, mediante una condotta o altro sistema stabile di collettamento”.

Nel caso concreto l’imputato, il quale svolgeva attività di pulitura e confezionamento di ortaggi e raccoglieva le acque reflue derivanti in vasche (senza la prescritta autorizzazione), è stato quindi condannato per gestione illecita e abbandono di rifiuti ex artt. 192, 256, comma 1, lett. a) del d. lgs n. 152/2006.

 

Scarica in pdf il testo della sentenza: Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 38848-2017