Rifiuti. Trasporto, regime autorizzatorio e obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Cassazione Penale.

Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 44438 del 27 settembre 2017 (ud. del 15 dicembre 2016)

Pres. Ramacci, Est. Gentili

Rifiuti. Trasporto. Regime autorizzatorio. Obbligo di iscrizone all’Abo Nazionale Gestori Ambientali. Art. 256 d. lgs. n. 152/2006.

Alla stregua della normativa vigente, deve ritenersi sussistente l’obbligo di iscrizione nell’albo nazionale dei gestori ambientali, sia pure con modalità semplificate ed oneri minori, per le imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto di propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e continuativa, costituente parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Quanto invece ai trasporti occasionali di rifiuti, non aventi i caratteri suindicati, l’assenza dell’obbligo di iscrizione, non comporta che le imprese possano effettuare eventuali trasporti episodici di rifiuti propri non pericolosi senza alcun controllo. Difatti anche un solo trasporto di rifiuti da parte dell’impresa che li produce integra il reato in esame.

Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 44438 del 27 settembre 2017 (ud. del 15 dicembre 2016)

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Treviso, con sentenza del 29 gennaio 2015 ha dichiarato la penale responsabilità di Osellame Lino in ordine al reato di cui all’art. 256, comma 1, lettera a), del dlgs 152 del 2006, per avere egli compiuto attività di trasporto di rifiuti non pericolosi, costituiti da ammortizzatori, catalizzatori esausti, componenti metalliche intrise di olio e serbatoi di carburante rivenienti dallo svolgimento della sua attività di demolizione di autoveicoli connessa alla sua veste di titolare della Carrozzeria Italcar, in assenza di qualsivoglia autorizazione; detti rifiuti, per una quantità pari a circa 10 mc, erano stati, infatti, trasportati, su di un autocarro condotto dallo stesso Osellame, presso la impresa Casarin Davide Commercio rottami ferrosi, ove, essendo in corso un controllo occasionale da parte delle forze dell’ordine, l’Osellame era stato sorpreso nella flagranza della sua condotta.
Il Tribunale di Treviso, nell’affermare la penale responsabilità dell’imputato, poneva particolare attenzione sia sulla natura comune del reato contestato, sia sul fatto che lo stesso avesse le caratteristiche del reato istantaneo, per il cui perfezionamento era sufficiente anche la sussistenza di un solo episodio di trasporto in assenza della prescritta autorizzazione.

Ha interposto ricorso per cassazione il prevenuto, sostenendo la erronea applicazione dell’art. 256, comma 1, lettera a), del dlgs n. 152 del 2006, anche alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, illustrati dal ricorrente anche nella successiva memoria depositata in data 9 dicembre 2016, secondo i quali la natura occasionale della condotta posta in essere escluderebbe la rilevanza penale della condotta, essendo questa, invece, subordinata ad una certa sistematicità.
In via subordinata il ricorrente ha, altresì, dedotto la suscettibilità del fatto a lui addebitato ad essere sussunto entro l’ambito della particolare tenuità, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., con la conseguente dichiarazione di non punibilità ed il derivante suo proscioglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Essendo il ricorso fondato, nei limiti di cui alla motivazione che segue, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Treviso.
Ritiene il collegio di dovere esaminare partitamente i due motivi di impugnazione, stante la loro sostanziale eterogeneità. Il primo di essi è infondato.
Osserva la Corte che il thema decidendum rilevante ai fini della definizione della presente controversia attiene alla rilevanza penale, ovvero alla sua 2 configurabilità quale mero illecito amministrativo, dello svolgimento di attività di trasporto di rifiuti non pericolosi frutto della propria attività di impresa in assenza delle prescritte autorizzazioni. La materia del trasporto di rifiuti propri non pericolosi è stata oggetto di differenti discipline da parte delle disposizioni normative succedutesi nel tempo.

Il D.Lgs. n. 22 del 1997, all’art. 30, comma 4, aveva escluso dalle fattispecie criminose previste dall’art. 51, comma 1, dello stesso decreto, il trasporto, anche professionale, di rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito della propria attività di impresa, effettuato senza la previa iscrizione all’albo dei gestori ambientali. Tutte le imprese che raccoglievano e trasportavano rifiuti non pericolosi da esse stesse prodotti, anche in caso di trasporto abituale o a titolo professionale, erano pertanto, esenti dall’obbligo dell’iscrizione nell’albo nazionale dei gestori ambientali.
Tale esclusione aveva tuttavia comportato un problema di compatibilità con le direttive comunitarie in materia, in particolare ci si riferisce all’art. 12 della direttiva 91/156/CEE; tale contrasto è stato superato con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006.
Esso, all’art. 212, ha difatti reintrodotto l’obbligo di iscrizione nell’albo nazionale dei gestori ambientali anche per le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, sanzionando penalmente il mancato adempimento con la previsione del reato di cui all’art. 256, comma 1 stesso decreto.
In particolare l’art. 212 ha introdotto una nuova disciplina dell’albo nazionale dei gestori ambientali, prevedendo un regime ordinario di iscrizione all’albo per le imprese esercenti professionalmente l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, caratterizzato da una serie di adempimenti volti a valutare l’idoneità di tali imprese e ad assicurare la loro solvibilità mediante la prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato, ed un regime semplificato, al comma 8, per le imprese che, invece, effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti non pericolosi esclusivamente prodotti da esse stesse nonché per le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, a condizione che “tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti”.
Quindi, in virtù di tale regime semplificato, pur sussistendo anche per dette imprese l’obbligo di iscrizione all’albo, esse non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e l’iscrizione viene fatta sulla base della sola presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente, che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni senza che sia prescritta la valutazione tecnica e la nomina di un responsabile tecnico previsti per il regime ordinario.
Quanto alla condizione in presenza della quale è prescritta l’iscrizione nell’albo dei gestori ambientali, deve ritenersi, secondo l’interpretazione letterale dell’inciso “rifiuti costituenti parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti”, che l’attività di trasporto di rifiuti non pericolosi da parte della stessa impresa che li produce, per essere sottoposta a tale regime semplificato, debba avere i caratteri della ordinarietà e continuità; ossia deve trattarsi di attività inserita, sia pure in via accessoria, nell’organizzazione dell’impresa.
Quindi, alla stregua della normativa vigente, deve ritenersi sussistente l’obbligo di iscrizione nell’albo nazionale dei gestori ambientali, sia pure con modalità semplificate ed oneri minori, per le imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto di propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e continuativa, costituente parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Quanto invece ai trasporti occasionali di rifiuti, non aventi i caratteri suindicati, l’assenza dell’obbligo di iscrizione, non comporta che le imprese possano effettuare eventuali trasporti episodici di rifiuti propri non pericolosi senza alcun controllo. Difatti, come ha avuto modo di chiarire questa Corte, anche un solo trasporto di rifiuti da parte dell’impresa che li produce integra il reato in esame.

Ai fini della configurabilità del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti propri non pericolosi di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), del cit. D.Lgs. è sufficiente anche una condotta occasionale.
Difatti detto reato ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica (così: Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 24 giugno 2016, n. 26435; idem Sezione III penale, 29 febbraio 2016, n. 8193; idem Sezione 3 penale, 2 marzo 2015, n. 8979).
Discende da ciò che per trasporti episodici, occasionali di rifiuti non pericolosi, privi dei caratteri sopra illustrati, le imprese che li producono, pur non essendo tenute all’obbligo di iscrizione nell’albo nazionale gestori ambientali, anziché provvedere al trasporto con mezzi propri, debbono rivolgersi ad imprese esercenti servizi di smaltimento, regolarmente autorizzate ed iscritte all’albo gestori ambientali; per contro, l’esecuzione del trasporto di rifiuti con mezzi propri e non autorizzati integra una condotta comunque riconducibile alla previsione sanzionatoria cui all’art. 256, comma 1, del cit. D.Lgs. (in tal senso: Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 19 giugno 2013 n 26614; idem Sezione 3 penale, 3 marzo 2009, n.9465).
Con riferimento al primo motivo di impugnazione, pertanto, il ricorso è infondato.
Ritiene la Corte che sia, viceversa, fondato il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto la possibile qualificazione del fatto contestato entro l’ambito della non punibilità derivante dalla particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
Osserva, al riguardo il Collegio come questa Corte abbia ritenuto che la relativa questione possa essere agitata per la prima volta anche in questa sede di legittimità, ricorrendo le astratte condizioni per la valutabilità della pertinenza alla fattispecie della normativa in questione, allorché – essendo stata emessa la sentenza impugnata di fronte alla Corte di legittimità in epoca anteriore alla entrata in vigore della novella codicistica che ha inserito appunto la specifica causa di non punibilità legata alla particolare tenuità del fatto o, come più correttamente riportato nel testo della disposizione in questione, della offesa in tal modo arrecata al bene interesse tutelato, non appare giustificata la risposta punitiva dello Stato – la relativa questione non poteva essere dedotta in quella sede di merito (Cfr. infatti, a contrario: Corte di cassazione, Sezione VII penale, 17 ottobre 2016, n. 43838, ord.).
Posto che nel caso di specie la sentenza del Tribunale di Treviso è stata emessa in data 29 gennaio 2015, mentre la data di entrata in vigore della legge n. 28 del 2015, con la quale è stato introdotto il ricordato art. 131-bis cod. pen., è quella del 2 aprile 2015, sussiste, sotto il profilo temporale, la ammissibilità della doglianza in discorso, posto che la stessa non poteva essere evidentemente sollevata di fronte al giudice del merito.
Osserva, a questo punto, il Collegio come la motivazione della sentenza impugnata, segnalando sia la occasionalità del trasporto, peraltro relativo ad un compendio di rifiuti ferrosi di non particolare entità, si parla, infatti, in tutto di 10 mc, sia la circostanza che esso era comunque finalizzato al conferimento di detti rifiuti ad una ditta specializzata nel loro smaltimento ed a ciò debitamente autorizzata e che, comunque, nella condotta dell’Osellame non era ravvisabile un intento criminoso associato alla indifferenza per le conseguenze ambientali derivanti dalla condotta posta in essere ma, semplicemente, una colposa ed episodica inosservanza delle formalità prescritte in relazione alla attività di trasporto dei rifiuti autoprodotti nell’esercizio della impresa, giustifichi l’annullamento della sentenza impugnata, ferma e definitivamente accertata restando la affermazione della responsabilità dell’imputato in ordine al fatto a lui addebitato, affinché il giudice del merito esamini, verificando la sussistenza degli elementi rilevanti ai fini della applicazione dell’art. 131-bis cod.pen., la punibilità dell’Osellame con riferimento al fatto medesimo.

PQM

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Treviso in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Scarica in pdf il testo della sentenza: cass. pen. sez. 3 sent. n. 44438-2017