End of waste per produzione di gessi di defecazione da trattamento dei fanghi di depurazione: la nota n. 11430/2018 del Ministero dell’Ambiente.

In risposta ad una richiesta di parere avente ad oggetto un’autorizzazione “end of waste” per produzione di gessi di defecazione da trattamento dei fanghi di depurazione, il Ministero dell’Ambiente ha chiarito con una nota (n. 11430 del 10 settembre 2018) che nel pacchetto Economia Circolare e precisamente nella direttiva UE 2018/851 (modificatoria della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE) si prevede “la possibilità, per le autorità competenti, di rilasciare autorizzazioni End of Waste caso per caso“. Così recita, infatti, il nuovo articolo 6, paragrafo 4, della direttiva rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851:
“Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione o a livello nazionale ai sensi, rispettivamente, del paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere caso per caso o adottare misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al paragrafo 1, rispecchiando, ove necessario, i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), e tenendo conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana. Tali decisioni adottate caso per caso non devono essere notificate alla Commissione in conformità della direttiva (UE) 2015/1535.”
Pertanto, poichè le caratteristiche del prodotto fertilizzante gesso da defecazione sono disciplinate a livello nazionale ai sensi del d. lgs n. 75/2010, l’autorizzazione per la produzione dei gessi da defecazione rilasciata dalla Provincia non è una autorizzazione End of waste rilasciata caso per caso, ma l’operazione è una attività di recupero di rifiuti che necessita di una autorizzazione ex art. 208 del d.lgs n. 152/06La Provincia dovrà verificare se la procedura di recupero avvenga in ottemperanza delle regole prescritte dal d. lgs n. 75/2010.

Di seguito il testo del quesito proposto:

Oggetto: autorizzazioni EoW ex art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006. Richiesta di parere inerente alla produzione di gessi di defecazione (prodotto) da fanghi di depurazione (rifiuto).

Con nota 11214 del 5 aprile 2018, codesta Provincia ha richiesto chiarimenti alla scrivente Direzione in merito alle procedure amministrative applicabili alla richiesta di autorizzazione presentata dalla società xxxxxx per la produzione di gessi di defecazione dal trattamento dei fanghi di depurazione.

Codesta Provincia, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28 febbraio 2018, la quale esclude che la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) possa avvenire tramite autorizzazioni delle autorità locali recanti criteri End of Waste ex art. 184 ter del D. Lgs. 152/2006 in assenza di criteri specifici adottati a livello comunitario o nazionale, ha fatto presente alla società l’impossibilità di rilasciare l’autorizzazione richiesta.

Poiché a tale diniego la società ha replicato che i gessi di defecazione sono disciplinati dal decreto legislativo 75/2010 concertato con il Ministero dell’Ambiente e che similmente nel medesimo decreto sono disciplinati altri prodotti fertilizzanti derivanti da rifiuti quali gli ammendanti compostati, codesta Provincia chiede un parere circa la facoltà delle autorità locali di rilascio di autorizzazioni caso per caso, alla luce della predetta sentenza del Consiglio di Stato.

A tal riguardo si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto occorre premettere che la questione della possibilità del rilascio di autorizzazioni End of Waste (cessazione della qualifica di rifiuto) caso per caso da parte delle autorità locali è stata debitamente affrontata nella nuova direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva quadro rifiuti 2008/98/CE. Nel nuovo articolo 6 paragrafo 4, infatti, è espressamente stabilita la possibilità, per le autorità competenti, di rilasciare autorizzazioni End of Waste caso per caso. Tale paragrafo della nuova direttiva che modifica la direttiva 2008/98/CE, così recita:

“Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione o a livello nazionale ai sensi, rispettivamente, del paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere caso per caso o adottare misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al paragrafo 1, rispecchiando, ove necessario, i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), e tenendo conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana. Tali decisioni adottate caso per caso non devono essere notificate alla Commissione in conformità della direttiva (UE) 2015/1535.”

In secondo luogo occorre precisare che, nel caso di specie, poiché le caratteristiche del prodottofertilizzante “gesso di defecazione” sono già state normate a livello nazionale con il d. lgs. n. 75/2010, l’autorizzazione per la produzione di gessi di defecazione che la Provincia è chiamata arilasciare non consiste in una autorizzazione End of Waste caso per caso. Pertanto, l’operazione inquestione consiste in una attività di recupero di rifiuti che, come tale, necessita di una procedura di autorizzazione ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo 152/06 e non in una autorizzazione aisensi dell’articolo 184 ter del medesimo decreto. Infatti la Provincia deve verificare che la procedura di recupero avvenga in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 75/2010 in merito alla tipologia dei rifiuti ammissibili, al processo di trattamento ed alla qualità del prodotto ottenuto. E’ inoltre nella facoltà della Provincia dettare ulteriori specifiche o prescrizioni se le condizioni del caso lo richiedono.

Scarica in pdf il testo del provvedimento: nota min. ambiente n. 11430 del 10-09-2018