ANIMALI. Illegittimo il divieto di ingresso di animali nelle spiagge pubbliche. T.A.R. Catanzaro n. 1430/2022.

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, sent. n. 1430 del 1° agosto 2022 (ud. del 27 luglio 2022)

Pres. Pennetti, Est. Levato

ANIMALI. Divieto di ingresso di animali nelle spiegge pubbliche. Illegittimità.

La scelta dell’amministrazione comunale di vietare l’ingresso agli animali nelle spiagge libere e, conseguentemente, ai loro padroni o detentori, sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata, in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell’igiene e della sicurezza, ovvero dell’incolumità pubblica mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, quali, solo a titolo esemplificativo, a tutela dell’igiene pubblica l’obbligo di portare con se, unitamente all’animale, anche paletta e sacchetto per raccolta deiezioni, l’immediata rimozione delle deiezioni, la pulizia delle aree interessate dalle deiezioni, ovvero, a tutela dell’incolumità pubblica, l’obbligo di indossare la museruola o guinzaglio e il divieto di lasciare liberi gli animali, vieppiù per quelli di taglia non piccola, a tutela della pubblica incolumità, regole idonee allo scopo ma, nel contempo, non in assoluto preclusive delle prerogative dei cittadini.

 

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, sent. n. 1430 del 1° agosto 2022 (ud. del 27 luglio 2022)

N. 01430/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00897/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 897 del 2022, proposto da:
OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Diamante, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marietta De Rango, Mario Perugini, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

dell’ordinanza n. 769/2022 del Comune di Diamante, nella parte in cui vieta ai conduttori di animali di poter accedere alle spiagge libere di tutto il litorale comunale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Diamante;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2022 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

Premesso che:

– l’associazione OMISSIS ha impugnato l’ordinanza n. 769/2022 del Comune di Diamante nella parte in cui all’art. 3 vieta per tutto l’anno ai conduttori di animali l’accesso alle spiagge libere, nonché laddove all’art. 9 consente l’ingresso negli stabilimenti balneari degli animali domestici previo consenso dei titolari della concessione;

– l’esponente prospetta l’illegittimità della gravata determinazione per eccesso di potere, per violazione del principio di proporzionalità, poiché il divieto si si paleserebbe irragionevole e per difetto di motivazione;

Premesso altresì che:

– si è costituito in giudizio il Comune di Diamante;

Rilevato che:

– il provvedimento impugnato all’art. 3, rubricato “Prescrizioni sull’uso delle spiagge libere”, dispone il divieto per tutto l’anno di “Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale …”, stabilendo altresì all’art. 9, comma 1, che “i titolari degli stabilimenti balneari possono consentire, nelle spiagge in concessione, l’accesso agli animali domestici in proprietà…”;

Considerato che:

– in conformità ad un precedente di questo Tribunale Amministrativo (Sez. I, 16 settembre 2021, n. 1627) è fondata la censura della violazione del principio di proporzionalità, di matrice eurounitaria e immanente nel nostro ordinamento in virtù del richiamo operato dall’art. 1 L. n. 241/1990, il quale impone alla pubblica amministrazione di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, per quella meno gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento, onde evitare agli stessi inutili sacrifici;

– la scelta di vietare, secondo quanto prescritto dall’art. 3, l’ingresso agli animali nelle spiagge libere e, conseguentemente, ai loro padroni o detentori, sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata, in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell’igiene e della sicurezza, ovvero dell’incolumità pubblica mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, quali, solo a titolo esemplificativo, a tutela dell’igiene pubblica l’obbligo di portare con se, unitamente all’animale, anche paletta e sacchetto per raccolta deiezioni, l’immediata rimozione delle deiezioni, la pulizia delle aree interessate dalle deiezioni, ovvero, a tutela dell’incolumità pubblica, l’obbligo di indossare la museruola o guinzaglio e il divieto di lasciare liberi gli animali, viepiù per quelli di taglia non piccola, a tutela della pubblica incolumità, regole idonee allo scopo ma, nel contempo, non in assoluto preclusive delle prerogative dei cittadini;

– risulta parimenti irragionevole e sproporzionata la disposizione di cui all’art. all’art. 9, comma 1, nella parte in cui rimette alla libera valutazione dei titolari di stabilimenti balneari la scelta di permettere o meno l’accesso agli animali domestici di proprietà, consentendo pertanto agli stessi titolari l’eventuale imposizione del divieto in assenza di indicazioni circa l’interesse pubblico concretamente perseguito, risultando, di contro, adeguatamente tutelato l’ingresso degli stessi animali per mezzo delle prescrizioni presenti nella medesima disposizione e riguardanti sia i concessionari sia i proprietari di animali domestici;

Ritenuto pertanto che:

– per le ragioni esposte, sussistendo i presupposti per una pronuncia in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., il ricorso è fondato, conseguendo a ciò l’annullamento dell’ordinanza gravata nei limiti dell’impugnazione;

Ritenuto infine che:

– nelle allegazioni presenti nella nuova istanza di ammissione al gratuito patrocinio non è dato rinvenire, ai fini del rispetto dei requisiti reddituali, documenti comprovanti che gli introiti complessivi dell’associazione siano inferiori al limite per l’ammissibilità pari ad euro 11.746,68;

– le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla, nei limiti di cui in motivazione, l’ordinanza n. 769/2022 del Comune di Diamante.

Rigetta la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.

Condanna la resistente amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida complessivamente in euro 1.650,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore

Alberto Ugo, Referendario

Scarica in pdf il testo della sentenza: t.a.r. catanzaro, sez. 2, sent. n. 1430-2022