VIA E AIA. Le differenze. Consiglio di Stato n. 7978/2022.

Cons. di Stato, Sez. IV, sent. n. 7978 del 14 settembre 2022 (ud. del 28 luglio 2022)

Pres. Poli, Est.Verrico

VIA E AIA. Differenze.

In tema di protezione dell’ambiente e autorizzazioni in materia ambientale, la valutazione di impatto ambientale si sostanzia in una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio-economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione-zero. La sua funzione è preordinata alla salvaguardia dell’habitat nel quale l’uomo vive, che assurge a valore primario ed assoluto, in quanto espressivo della personalità umana attribuendo ad ogni singolo un autentico diritto fondamentale, di derivazione comunitaria; la VIA si differenzia dall’AIA, che incide sugli aspetti gestionali dell’impianto e sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano invece precedentemente necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante, assicurando così efficacia, efficienza, speditezza ed economicità all’azione amministrativa nel giusto contemperamento degli interessi pubblici e privati in gioco; il procedimento per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e quello per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi e possono avere quindi un’autonoma efficacia lesiva, che consente (o meglio impone) l’impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi.

Cons. di Stato, Sez. IV, sent. n. 7978 del 14 settembre 2022 (ud. del 28 luglio 2022)

N. 07978/2022REG.PROV.COLL.

N. 01620/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1620 del 2022, proposto dalla società Inerti Mozano s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Colagrande e Claudio Verini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi, n. 35b;

contro

associazione Forum Ambientalista, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Herbert Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

della Regione Abruzzo, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Valeri e Antonio Orsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero della transizione ecologica, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
il comune di Montereale, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo-Soprintendenza dei beni architettonici e paesaggistici dell’Abruzzo- Soprintendenza dei beni architettonici e paesaggistici L’Aquila, l’Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, la Stazione Ornitologica Abruzzese onlus, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sez. I, n. 549 del 7 dicembre 2021, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, dell’associazione Forum Ambientalista e del Ministero della transizione ecologica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 luglio 2022 il consigliere Alessandro Verrico e uditi per le parti gli avvocati Roberto Colagrande, Claudio Verini, Herbert Simone e Antonio Orsini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il T.a.r. per l’Abruzzo, con la sentenza n. 549 del 7 dicembre 2021, ha accolto il ricorso r.g. 185/2021, proposto dall’associazione Forum Ambientalista avverso gli atti del procedimento concluso con il provvedimento n. 01/Cave del 9 febbraio 2021, prot. n. 1586 del 9 febbraio 2021 -con il quale il comune di Montereale ha autorizzato la realizzazione del progetto di risanamento e gestione della cava di Monte Mozzano nel comune di Montereale presentato dalla società Inerti Mozano S.r.l. – ed ha pertanto annullato:

– il parere favorevole dell’ente gestore del “Parco nazionale Gran Sasso Monti della Laga” in data 9 agosto 2016 prot. n. 10640;

– il giudizio favorevole del CCR-VIA della Regione Abruzzo n. 2727 del 1° dicembre 2016;

– la deliberazione del consiglio del comune di Montereale n. 35 del 31 dicembre 2020, avente ad oggetto “Cava Mozano – approvazione proposta tecnico/ecomomica per il risanamento con gestione della cava nel Comune di Montereale formulata dalla Soc. Inerti Mozano S.r.l.”;

– l’autorizzazione n. 01/Cave del 9 febbraio 2021, Prot. n. 1586 del 9 febbraio 2021 del comune di Montereale;

– la V.Inc.A. prot. n. 6937 del 7 settembre 2016 del comune di Montereale.

Il T.a.r. ha quindi condannato il comune di Montereale, la Regione Abruzzo e la s.r.l. “Inerti Mozano” (in prosieguo la società) al pagamento in favore della ricorrente e con vincolo di solidarietà, delle spese di giudizio nella misura di € 4.500,00, oltre accessori di legge.

1.1. In particolare, il T.a.r.:

a) ha respinto l’eccezione di tardività del ricorso, per omessa tempestiva impugnazione degli atti presupposti all’autorizzazione comunale, ritenendo facoltativa l’impugnazione immediata delle determinazioni della commissione VIA;

b) ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di sinteticità formulata sia dalla Regione Abruzzo che dalla contro interessata (capo non mpugnato);

c) ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e per difetto di legittimazione;

d) ha respinto la richiesta di riunione del ricorso con quello iscritto al r.g. n. 392/2017 (capo non impugnato);

e) in accoglimento dei motivi primo, secondo, terzo e decimo, ha ritenuto il ricorso fondato, osservando che:

e.1) l’area di escavazione e di modifica della viabilità si trova nel perimetro del Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, nel quale è vietata “l’apertura e l’esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l’asportazione di minerali”, ai sensi dell’art. 11, comma 3, lett. b), l. n. 394/1991, oltre ad essere inserita nella Rete “Natura 2000” e, in particolare, nella Zona di Protezione Speciale IT7110128, compresa nel “Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga” e in zona agricola estensiva e in zona agricola di rimboschimento del PRG del comune di Montereale;

e.2) l’attività oggetto di autorizzazione implica “l’apertura e l’esercizio di una cava”, piuttosto che un risanamento ambientale richiedente l’ampliamento del sito di estrazione e la dislocazione di un tracciato viario;

e.3) l’autorizzazione comunale e gli atti presupposti impugnati hanno assentito l’attività estrattiva sul presupposto che la cava fosse ancora esistente, senza aver considerato che l’esistenza della cava è un mero dato di fatto, dovuto al perdurante inadempimento della Inerti Mozano dell’obbligo di eseguirne il risanamento;

f) ha altresì ritenuto fondato il diciottesimo motivo di ricorso, ritenendo illegittima la V.Inc.A. prot. n. 6937 del 7 settembre 2016 del comune di Montereale, stante l’incompetenza ad esprimere un’adeguata valutazione di incidenza ambientale da parte dell’ufficio del comune di Montereale, cui è preposto un funzionario in possesso del titolo di geometra.

2. La società Inerti Mozano s.r.l. ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente rigetto integrale del ricorso originario. In particolare, l’appellante ha sostenuto quattro autonomi mezzi di gravame (da pagina 9 a pagina 34 dell’atto di appello), provvedendo a gravare tutti i capi sfavorevoli della pronuncia di primo grado. Successivamente, in data 24 febbraio 2022, l’appellante ha depositato documentazione.

2.1. Si è costituita in giudizio per resistere all’appello l’associazione Forum Ambientalista.

2.2. Si è altresì costituita in giudizio la Regione Abruzzo per aderire all’appello, in particolare insistendo sull’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado.

Il Ministero della transizione ecologica si è costituito con comparsa di stile.

2.3. Con memoria difensiva depositata in data 14 marzo 2022 l’associazione Forum Ambientalista:

a) ha eccepito l’inammissibilità di parte dei documenti prodotti in appello per violazione del divieto dei nova ex art. 104 c.p.a. e, in particolare, dei documenti nn. 9, 10, 11, 23, 28, 31, 33, 34, 35, 37, 45, 45-bis, 45-ter, 45-quater, 45-quinquies, 46, 47, 48 prodotti dalla società Inerti Mozano;

b) si è opposta ai motivi di appello, rilevandone l’infondatezza, e, in particolare, si è opposta all’eccezione di irricevibilità del ricorso originario per omessa impugnazione del giudizio di VIA, deducendo inter alia che esso non sarebbe mai stato pubblicato sul BURA;

c) ha riproposto i motivi del ricorso introduttivo non esaminati dal primo giudice;

d) ha depositato documentazione.

2.4. L’appellante ha depositato ulteriori documenti in data 16 e 17 marzo 2022.

2.5. Alla camera di consiglio del 17 marzo 2022, su concorde richiesta delle parti, è stata rinviata la discussione dell’istanza cautelare all’udienza pubblica del 28 luglio 2022.

2.6. In seguito le parti hanno depositato ulteriori memorie e documentazione, in particolare:

a) memoria della Regione Abruzzo in data del 15 giugno 2022, unitamente al deposito di copia di uno screen shot estratto dallo Sportello Ambiente della Regione Abruzzo, recante “Ultimo aggiornamento Martedì 06 Dicembre 2016 09:46”, dal quale si evincerebbe la piena conoscibilità a far data dal 6 dicembre 2016 del sub-procedimento concluso con il citato giudizio VIA del 1° dicembre 2016;

b) documentazione in data 17 giugno 2022 e memoria in data 27 giugno 2022 da parte dell’associazione Forum Ambientalista;

b) istanza di rimessione in termini per errore scusabile relativamente al deposito di documentazione in data 20 giugno 2022 e memoria in data 27 giugno 2022 da parte della società Inerti Mozano.

2.7. Con decreto presidenziale n. 1356 del 9 luglio 2022 è stato disposto il non luogo a provvedere sulla istanza di superamento dei limiti dimensionali formulata dalla parte appellata.

2.8. In data 7 luglio 2022 la società Inerti Mozano e l’associazione Forum Ambientalista hanno infine presentato memorie di replica. In particolare, l’associazione ha insistito:

a) nell’eccepire l’inammissibilità dei documenti nn. 9, 10, 11, 37, 45, 45-bis, 45-ter, 45-quater, 45-quinquies, 46, 47 e 48 prodotti dall’appellante;

b) nell’opporsi all’eccezione di irricevibilità del ricorso originario per omessa impugnazione del giudizio di VIA;

c) nell’opporsi all’eccezione di difetto di legittimazione a ricorrere da parte dell’associazione stessa;

d) nell’opporsi ai motivi di appello;

e) nel riproporre i motivi del ricorso introduttivo non esaminati in primo grado.

L’associazione, infine, ha presentato un’istanza di superamento dei limiti dimensionali con riferimento alla memoria di replica.

3. All’udienza del 28 luglio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

4. L’appello è fondato e deve pertanto essere accolto.

5. Preliminarmente il Collegio:

a) rileva che non si ha luogo a provvedere sull’istanza di superamento dei limiti dimensionali della memoria di replica presentata dall’associazione Forum Ambientalista, in quanto tale atto non supera i limiti di cui all’art. 3, comma 3, d.P.C.S. 22 dicembre 2016, come modificato dal d.P.C.S. 16 ottobre 2017;

b) dichiara inammissibile ex art. 104, comma 2, c.p.a. i depositi documentali effettuati da tutte le parti nel corso del presente giudizio di appello, ad eccezione di quelli:

b.1) relativi ai documenti già versati in prime cure; risultano quindi inammissibili i documenti nn. 9, 10, 11, 37, 45, 45-bis, 45-ter, 45-quater, 45-quinquies, 46, 47, 48 versati in appello dalla società Inerti Mozano;

b.2) relativi alla eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado in quanto decisivi ai fini della presente decisione ex art. 104 c.p.a., ossia:

i) i documenti nn. 17, 29 e 30 prodotti dalla società Inerti Mozano unitamente all’atto di appello;

ii) la copia di uno screen shot estratto dallo Sportello Ambiente della Regione Abruzzo, recante “Ultimo aggiornamento Martedì 06 Dicembre 2016 09:46” prodotto dalla Regione Abruzzo in data 15 giugno 2022;

iii) l’avviso ex artt. 23 e 24 d.lgs. n. 152/2006, pubblicato sul quotidiano “Il Messaggero, edizione Abruzzo”, in data 11 febbraio 2016 e il provvedimento prot. 2901 del 6 aprile 2018 del comune di Montereale prodotti dalla società Inerti Mozano in data 20 giugno 2022;

c) in particolare, a tale ultimo riguardo, fermo restando che il primo documento veniva già depositato in primo grado dall’associazione originaria ricorrente (v. doc. n. 15 prodotto unitamente al ricorso), accoglie l’istanza di deposito tardivo avanzata dalla ditta Inerti Mozano in data 20 giugno 2022, risultando provato il dedotto malfunzionamento del sistema gestionale informatico dello studio legale del relativo difensore, peraltro in assenza di specifica contestazione sul punto da parte della contro interessata associazione Forum Ambientalista;

d) respinge l’eccezione sollevata dalla difesa dell’associazione Forum Ambientalista (a pagina 10 della memoria del 14 marzo 2022), secondo cui l’eccezione di irricevibilità per omessa impugnazione del giudizio di VIA, non essendo stata sollevata in prime cure, non potrebbe essere proposta per la prima volta in appello; al riguardo, richiamando il consolidato principio di diritto (Cons. Stato, Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4; successivamente fra le tante sez. IV n. 5560 del 2021, n. 7577 del 2020), si evidenzia che nel processo amministrativo, il giudice di secondo grado può rilevare d’ufficio la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la proposizione del ricorso di primo grado (ivi compresa la tempestività del ricorso medesimo), non potendosi formare sul punto un giudicato implicito, preclusivo alla deduzione officiosa della questione.

8. Passando al merito della controversia, il Collegio osserva che con un primo motivo di appello è stata dedotta la erroneità della sentenza appellata per avere respinto l’eccezione di irricevibilità del ricorso, sul rilievo per cui gli atti presupposti all’autorizzazione all’esercizio della cava rilasciata dal comune di Montereale (tra cui il giudizio favorevole VIA) sarebbero stati tempestivamente impugnati dalla predetta associazione unitamente all’autorizzazione stessa.

Alla medesima eccezione, come visto, ha prestato adesione la Regione Abruzzo.

Sul punto, la difesa dell’associazione Forum Ambientalista osserva come, per un verso, il giudizio favorevole VIA del 1° dicembre 2016 ben avrebbe potuto essere impugnato soltanto all’esito del procedimento conclusosi con la citata autorizzazione alla definitiva sistemazione della cava, non essendo peraltro stato pubblicato sul B.U.R.A. come prescritto dall’art. 27 d.lgs. n. 152/2006 (nella versione vigente e applicabile ratione temporis) e, per altro verso, come anche gli altri atti gravati in primo grado si atteggerebbero quali meri atti endo-procedimentali parimenti impugnabili soltanto in uno con la citata autorizzazione.

8.1. Il primo dei motivi di appello sviluppato dalla società Inerti Mozano (pagina 9 – 13 del ricorso) risulta fondato ed assorbente, non essendo condivisibile quanto motivato dal primo giudice per respingere l’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado notificato in data 27 aprile 2021.

8.2. Emerge, invero, che l’unico atto tempestivamente impugnato – ossia l’autorizzazione comunale all’esercizio attività di cava in data 9 febbraio 2021 – è stato censurato solo per invalidità derivata dalla decisione di VIA positiva, che si pone come unico atto, effettivamente lesivo, dell’intera vicenda.

8.3. Parimenti tardiva è l’impugnazione dell’approvazione del progetto (sia regionale che comunale, avvenuta ai sensi del codice dei contratti pubblici e quindi scollegata completamente dalla impugnativa della autorizzazione alla cava del febbraio 2021).

8.4. D’altro canto, la tardività della impugnazione affetta anche i pareri dell’ente gestore del “Parco nazionale Gran Sasso Monti della Laga” e del comune di Montereale del 2016, presi a presupposto della VIA positiva.

8.5. In termini generali, occorre infatti rilevare che la VIA (così come la VINCA), chiude un procedimento autonomo caratterizzato da un altissimo tasso di discrezionalità non solo tecnica, ma politica (secondo la costante giurisprudenza europea e nazionale: cfr. Corte giustizia UE, sez. VI, 28 febbraio 2018, C-117/17; sez. I, 26 luglio 2017, C-196/16; Cons. Stato, sez. IV, n. 3527 del 2021; sez. V, n. 1640 del 2012).

8.6. È, invero, pacifico in giurisprudenza che, stante l’autonomia procedimentale e la immediata lesività della VIA, il termine per impugnare la decisione favorevole decorre dalla pubblicazione per estratto del provvedimento ex art. 27 d.lgs. n. 152 del 2006 nel testo ratione temporis vigente (tanto a partire da Cons. Stato sez. VI, n. 316 del 2004; successivamente: sez. IV, n. 190 del 2018; n. 4327 del 2017; n. 36 del 2014; n. 361 del 2013; v. da ultimo sez. IV, n. 6406 del 2022; 6013 del 2022; 5870 del 2022). Secondo tali pronunce, infatti:

a) in tema di protezione dell’ambiente e autorizzazioni in materia ambientale, la valutazione di impatto ambientale si sostanzia in una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio-economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione-zero. La sua funzione è preordinata alla salvaguardia dell’habitat nel quale l’uomo vive, che assurge a valore primario ed assoluto, in quanto espressivo della personalità umana attribuendo ad ogni singolo un autentico diritto fondamentale, di derivazione comunitaria;

b) la VIA si differenzia dall’AIA, che incide sugli aspetti gestionali dell’impianto e sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano invece precedentemente necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante, assicurando così efficacia, efficienza, speditezza ed economicità all’azione amministrativa nel giusto contemperamento degli interessi pubblici e privati in gioco;

c) il procedimento per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e quello per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi e possono avere quindi un’autonoma efficacia lesiva, che consente (o meglio impone) l’impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi (Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2016, n. 3000; 26 gennaio 2015, n. 313; 17 ottobre 2012, n. 5299);

d) la valutazione di impatto ambientale rappresenta un atto autonomamente impugnabile, sia nell’ipotesi in cui essa si concluda con esito negativo, sia che la medesima abbia un epilogo positivo; nel primo caso, invero, la natura immediatamente lesiva è più agevolmente percepibile, determinandosi un palese arresto procedimentale, sicché non potrebbe non riconoscersi al soggetto interessato alla positiva conclusione del procedimento un interesse autonomo e immediato all’impugnazione del giudizio negativo; nel secondo caso (esito positivo del procedimento) va, invece, valutata l’esistenza, in capo a terzi soggetti, di un interesse (contrario) al giudizio favorevolmente espresso dalla pubblica amministrazione; in sostanza, gli atti conclusivi delle procedure di valutazione di impatto ambientale, pur inserendosi all’interno di un più ampio procedimento di realizzazione di un’opera o di un intervento, sono immediatamente impugnabili dai soggetti interessati alla protezione dei valori ambientali, siano essi associazioni di tutela ambientale ovvero cittadini residenti in loco;

e) di tale esegesi vi è un chiaro riflesso nella disposizione recata dall’art. 29, comma 1, del c.d. codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006), secondo cui i provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.

8.7. Ciò posto, si ravvisa peraltro l’irrilevanza di quanto affermato dall’associazione Forum Ambientalista in ordine alla omessa pubblicazione, ex art. 27 d.lgs. n. 152 del 2006, del provvedimento di VIA in quanto:

i) per giurisprudenza costante (sia antecedente che successiva all’entrata in vigore del c.p.a. [art. 41, comma 2] v. sez. V, n. 1156 del 2009, sez. IV, n. 5870 del 2022 cit.) la piena conoscenza – antecedente (alla) o sostitutiva (della) mancata pubblicazione – fa comunque decorrere il termine perentorio di impugnazione sancito dall’art. 29 c.p.a.; in particolare, la piena conoscenza coincide con la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidenti la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso;

ii) la prova della piena conoscenza può essere assolta mediante il ricorso a presunzioni semplici (cfr. da ultimo Cons. Stato sez. IV, n. 6086 del 2022; n. 3825 del 2016) basate anche sul lungo decorso del tempo trascorso fra il rilascio del titolo autorizzatorio e l’impugnativa giurisdizionale (cfr., da ultimo, Cons. Stato sez. IV, n. 1761 del 2022; cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, 21 marzo 2016, n. 1135); d’altro canto, laddove si volesse ancorare la decorrenza del termine impugnatorio a una diversa, successiva data, si finirebbe per aggirare la regola legislativamente fissata della decadenza del termine di impugnazione a danno del principio della certezza e stabilizzazione delle situazioni giuridiche come conformate dall’azione della p.a. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 8149 del 2020; n. 2292 del 2020; n. 962 del 2020; sez. IV, n.1459 del 2016, già citata; sez. IV, n. 3825 del 2016);

iii) facendo applicazione degli illustrati principi al caso di specie si assume la prova della irricevibilità per presunzioni semplici, considerato che:

iii.i) al momento dell’impugnazione in esame risultano decorsi molti anni dalla adozione degli atti con essa gravati, ad eccezione della sola autorizzazione del 9 febbraio 2021 (provvedimento n. 01/Cave prot. n. 1586), in quanto venivano emanati nel “lontano” anno 2016 (ossia circa cinque anni prima della proposizione del ricorso), sia il parere favorevole dell’ente gestore del “Parco nazionale Gran Sasso Monti della Laga”, sia il giudizio favorevole del CCR-VIA della Regione Abruzzo n. 2727, sia la V.Inc.A. prot. n. 6937 del comune di Montereale; inoltre, l’originario ricorso risulta tardivo, sebbene per un lasso temporale inferiore, anche rispetto alla gravata deliberazione del consiglio del comune di Montereale n. 35 del 31 dicembre 2020;

iii.ii) risulta provato in atti che sin dal 6 dicembre 2016 era pienamente conoscibile l’intero sub-procedimento concluso con il citato giudizio di VIA del 1° dicembre 2016, alla luce del deposito in giudizio – da parte della Regione Abruzzo – dello screen shot estratto dallo Sportello Ambiente della Regione stessa, recante “Ultimo aggiornamento Martedì 06 Dicembre 2016 09:46”;

iii.iii) ulteriore dimostrazione della conoscenza del predetto provvedimento di VIA risulta dall’avvenuto deposito, nel corso del primo grado di giudizio ,da parte della stessa associazione dell’avviso pubblicato sul giornale “Il Messaggero” dell’11 febbraio 2016, inerente la pendenza del termine per presentare osservazioni nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale attivato dalla società Inerti Mozano;

iii.iv) infine, il predetto giudizio favorevole VIA è stato espressamente richiamato in tutti i successivi atti riferiti alla procedura conclusa con l’autorizzazione impugnata, nonché nella delibera consiliare n. 35 del 31 dicembre 2020, pubblicata all’albo pretorio con i relativi allegati dal 20 gennaio 2021 al 4 febbraio 2021, con la quale il comune ha approvato la proposta tecnico-economica per il risanamento ambientale con gestione della cava formulata dalla Inerti Mozano e ha approvato lo schema di convenzione ex art. 13-bis l.r. n. 54/1983.

8.8. In conclusione, dall’insieme degli elementi indicati risulta quindi assodato che l’associazione Forum Ambientalista ha avuto conoscenza (o avrebbe potuto avere conoscenza senza particolari sforzi di diligenza) del predetto giudizio favorevole di VIA almeno sin dagli anni 2016/2017. Dalla mancata impugnativa di tale provvedimento nel termine decadenziale consegue, pertanto, l’irricevibilità del ricorso notificato il 27 aprile 2021.

9. In conclusione, in ragione di quanto esposto, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della gravata sentenza, deve essere dichiarato irricevibile l’originario ricorso.

10. Attesa l’assoluta novità della questione trattata, sussistono le condizioni, a mente del combinato disposto degli artt. 92, comma 2, e 26, comma 1, c.p.a., per la integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello (n.r.g. 1620/2022), come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado (n.r.g. 185/2021).

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2022, con l’intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore

Silvia Martino, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Michele Conforti, Consigliere

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