RIFIUTI. Il ruolo delle “migliori tecniche disponibili” (BAT). Consiglio di Stato n. 7942/2022.

Cons. di Stato, Sez. IV, sent. n. 7942 del 13 settembre 2022 (ud. del 28 luglio 2022)

Pres. Poli, Est. Rotondo

Rifiuti. Migliori tecniche disponibili (BAT). Obiettivo delle BAT.

Le BAT svolgono un ruolo importante per il settore europeo nella materia relativa al trattamento dei rifiuti, in quanto funzionali al raggiungimento degli obiettivi della politica europea in materia di gestione dei rifiuti e dell’ambiente. Le conclusioni sulle BAT forniscono, infatti, alle autorità nazionali le basi tecniche per stabilire le condizioni in base alle quali rilasciare l’autorizzazione agli impianti di trattamento rifiuti. Obiettivo principale di queste “conclusioni” risulta la riduzione delle emissioni prodotte dagli impianti di trattamento rifiuti; non di meno, esse disciplinano altre questioni ambientali, come l’efficienza energetica, efficienza delle risorse (consumo di acqua, riutilizzo e recupero dei materiali), prevenzione degli incidenti, rumore, odore e gestione dei residui.

Cons. di Stato, Sez. IV, sent. n. 7942 del 13 settembre 2022 (ud. del 28 luglio 2022)

N. 07942/2022REG.PROV.COLL.

N. 00191/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 191 del 2022, proposto dalla società OMISSIS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Provincia di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Tanzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Carmela Patrizia Capobianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Arpa Puglia – Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – sezione staccata di Lecce (sezione prima) n. 1822 del 14 dicembre 2021, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brindisi e della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 luglio 2022 il consigliere Giuseppe Rotondo; dato atto delle istanze di passaggio in decisione depositate dagli avvocati Pietro Quinto, Giuseppe Tanzarella e Carmela Patrizia Capobianco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso allibrato al n.r.g. 332 del 2021, la società OMISSIS S.p.a. ha chiesto l’annullamento dei seguenti atti:

a) determinazione della regione Puglia n. 15 del 21 gennaio 2021, recante il diniego di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) opposto al progetto presentato dalla società OMISSIS in data 5 aprile 2019 – concernente l’ampliamento e l’adeguamento tecnologico dell’impianto di stoccaggio, recupero e trattamento rifiuti speciali (sia pericolosi che non pericolosi), ubicato nel tenimento del comune di Francavilla Fontana – basato unicamente sul diniego di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) emanato dalla Provincia di Brindisi;

b) determinazione della Provincia di Brindisi n. 137 del 31 dicembre 2020, recante il diniego di A.I.A. opposto al su indicato progetto presentato dalla società OMISSIS, basato su sette autonome ragioni ostative;

c) parere dell’Agenzia regionale protezione ambiente (A.R.P.A.) Puglia di cui alle note del 6 novembre e 1 dicembre 2020.

2. Questo gli snodi principali della vicenda, desunti dalla documentazione versata in atti:

a) con nota del 5 aprile 2019, acquisita al protocollo n. 4327 dell’11 aprile 2019, la OMISSIS S.p.a. depositava istanza per l’avvio del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, relativo al Progetto di “Modifica sostanziale dell’A.I.A. per l’attività di stoccaggio e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e pretrattamento della FORSU”, presso il proprio impianto, sito nel Comune di Francavilla Fontana;

b) il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, con nota prot. n. 6390 del 28 maggio 2019, avviava il procedimento di PAUR, invitando le Amministrazioni e gli Enti potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione ed esercizio del progetto nonché a verificare, nei termini ivi previsti, l’adeguatezza e la completezza della documentazione;

c) l’autorità competente avviava più conferenze di servizio;

d) nelle sedute del 22 novembre 2019 e del 29 luglio 2019, venivano acquisiti tutti i pareri e i contributi istruttori delle Amministrazioni coinvolte, anche ai fini del rilascio del provvedimento di valutazione d’impatto ambientale.;

e) nella riunione di conferenza di servizi svoltasi in data 29 luglio 2020, la sezione autorizzazioni ambientali rappresentava la necessità che: (i) ARPA Puglia e Provincia di Brindisi esplicitassero le motivazioni tecniche alla base del proprio parere, onde consentire al proponente di produrre documentazione utile a superare i pareri negativi espressi; (ii) il Servizio VIA e VInCA rilasciasse il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale; (iii) la Provincia di Brindisi emanasse provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale;

f) con determinazione dirigenziale n. 273 del 18 settembre 2020, il Servizio VIA e VInCA regionale emetteva il provvedimento di valutazione di impatto ambientale positivo subordinato al “Quadro delle condizioni ambientali”;

g) con nota prot. n. 20007 del 28 luglio 2020, la Provincia di Brindisi esprimeva il seguente parere di competenza: “… la gestione delle attività destinate all’ampliamento dell’impianto non può intendersi distinta e diversa rispetto a quella dell’impianto esistente, pertanto il progetto necessita di essere integrato con l’applicazione omogenea nella gestione dell’intero impianto (costituito dall’esistente e da quello oggetto di ampliamento) delle BAT di riferimento. Allo stato, tale carenza determina un parere non favorevole per il rilascio dell’AIA quale modifica sostanziale dell’impianto esistente. Si fa presente infine, che il mancato adeguamento alle richiamate BAT entro i termini stabiliti all’art. 29- octies, co. 3, lett. a), del D.lgs. 152/06 e s.m.i. (l’impianto dovrà essere sottoposto a riesame complessivo entro quattro anni dall’adozione delle migliori tecniche disponibili – BAT – previste dalla Decisione di esecuzione UE 2018/1147 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 17.8.2018), in sede di prossimo riesame dell’AIA potrebbe essere un motivo ostativo per il rilascio dell’autorizzazione”;

h) con nota prot. n. 45858 del 20 luglio 2020, l’ARPA Puglia ribadiva che: “… le BAT di riferimento debbono essere applicate omogeneamente a tutto lo stabilimento (sia in ampliamento che esistente) e non limitate alla sola parte in progetto … la modifica è da ritenersi sostanziale sia per la parte esistente e già autorizzata che per la parte da realizzare, quindi occorre acquisire specifica relazione che riguardi l’insieme dell’impiantistica che andrà ad essere gestita dal proponente”;

i) nella riunione di conferenza di servizi del 12 ottobre 2020, sulla scorta della documentazione integrativa trasmessa dalla società proponente in data 26 ottobre 2020 a chiarimento delle criticità rappresentate, venivano acquisiti ulteriori parere da parte della Provincia di Brindisi e dell’ARPA Puglia. Sezione risorse idriche della Regione Puglia;

l) in particolare:

-la Provincia di Brindisi – Direzione Area 4 Ambiente e Mobilità Settore Ecologia, con nota del 9 novembre 2020, fatta pervenire alla conferenza di servizi, osservava che “permangono numerose criticità nella proposta progettuale presentata, che non è stata sviluppata con livelli di dettaglio sufficientemente particolareggiati per garantire la sicurezza degli operatori ed una sufficiente tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Pertanto non è possibile definire una completa e favorevole istruttoria tecnica finalizzata al rilascio di un parere/provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale. In più, questo Servizio, viste le occasioni utili già avute per le richieste di informazioni e documentazioni e i relativi riscontri, valutati anche oltre i tempi dedicati al procedimento, ritiene che lo stesso procedimento debba essere diretto alla definitiva conclusione”;

– l’ARPA Puglia, con nota del 6 novembre 2020, rappresentava, tra le altre cose, che “non risulta allo stato assicurata la copertura dell’esistente parte di superficie, ottemperando quindi parzialmente a quanto previsto al punto 19 e delle BAT di riferimento, consideranti l’unitarietà dell’intervento”;

m) con nota del 9 novembre 2020, il Comune di Francavilla Fontana esprimeva parere favorevole con annotazioni;

n) con nota prot. 30971 del 17 novembre 2020, la Provincia di Brindisi comunicava i motivi ostativi al positivo accoglimento dell’istanza;

o) con nota n. 1023 del 20 novembre 2020, la società faceva pervenire integrazioni a riscontro delle richieste formulate in sede di conferenza di servizi del 10 novembre 2020;

p) infine, con determinazione n. 137 del 31 dicembre 2020, la Provincia di Brindisi, richiamati i motivi ostativi e le osservazioni pervenute, denegava l’autorizzazione integrata ambientale per il progetto di “Modifica sostanziale dell’A.I.A. per attività di stoccaggio e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e pretrattamento della FORSU” presso l’impianto OMISSIS S.p.A. sito in Viale del Commercio (Zona Industriale P.I.P.) nel Comune di Francavilla Fontana (BR)” sulla scorta di sei profili ostativi, le cui criticità, evidenziate nel preavviso di rigetto, ha ritenuto non superate.

3. La società impugnava innanzi al T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, i su menzionati provvedimenti articolando due autonomi motivi (estesi da pagina 4 a pagina 20 del ricorso introduttivo), lamentando deficit istruttorio e motivazionale in relazione alle rilevate carenze progettuali in base alle quali la Provincia si era determinata nei divisati sensi.

4. Si costituivano la Regione Puglia e la provincia di Brindisi.

5. L’impugnata sentenza – T.a.r. per la Puglia, Lecce, sezione I, n. 1822 del 14 dicembre 2021 -:

a) riteneva fondate le censure volte a contestare 5 delle 7 ragioni ostative poste a fondamento dell’A.I.A. (capo non impugnato);

b) riteneva infondate le censure volte a contestare le due rimanenti ragioni di diniego (nn. 1 e 4 delle motivate criticità) incentrate, rispettivamente:

i) su criticità della proposta di implementazione delle best available technologies (B.A.T.) dovute a carenza di progettazione e cronoprogramma;

ii) sulla mancanza di una favorevole valutazione, anche preliminare, del progetto dal punto di vista edilizio, da parte del comune di Francavilla Fontana (anche qui per carenza di documentazione tecnica).

6. Ha interposto appello la ditta articolando due autonomi mezzi di gravame (estesi da pagina 7 a pagina 20 del ricorso).

6.1. Si sono costituite per resistere la Regione Puglia e la Provincia di Brindisi.

7. Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2022, su concorde richiesta delle parti, l’esame dell’istanza cautelare è stato differito all’udienza pubblica.

8. La ditta ha prodotto memoria difensiva di replica in data 7 luglio 2022 alle ore 20,24.

9. All’udienza pubblica del 28 luglio 2022, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione senza che le parti abbiano coltivato la domanda cautelare.

10. Preliminarmente, il Collegio rileva la tardività e quindi la inutilizzabilità della memoria depositata dalla ditta in violazione del combinato disposto degli artt. 73, comma 1, c.p.a. e 4, comma 4, disp. att. c.p.a. (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, n. 5767 del 2021).

11. L’appello è infondato.

12. La Provincia di Brindisi, con provvedimento dirigenziale n. 137 del 30.12.2020, ha respinto il progetto di “modifica sostanziale dell’A.I.A. per attività di stoccaggio e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e pretrattamento della FORSU” presentato dalla società OMISSIS S.p.a.

13. La Regione Puglia, sulla scorta del suddetto diniego, con determinazione dirigenziale n. 15 del 21 gennaio 2021, non ha rilasciato, ai sensi del più volte menzionato art. 27-bis il provvedimento unico regionale per la realizzazione del progetto.

14. La questione, quanto al primo profilo ostativo in esame, s’incentra sulla applicazione all’impianto oggetto di ampliamento delle prescrizioni relative alle migliori tecniche disponibili (acronimo inglese: BAT) contenute nella decisione della Commissione Europea del 10 agosto 2018, n. 2018/1147/UE.

14.1. Giova premettere che, le BAT svolgono un ruolo importante per il settore europeo nella materia relativa al trattamento dei rifiuti, in quanto funzionali al raggiungimento degli obiettivi della politica europea in materia di gestione dei rifiuti e dell’ambiente.

Le conclusioni sulle BAT forniscono, infatti, alle autorità nazionali le basi tecniche per stabilire le condizioni in base alle quali rilasciare l’autorizzazione agli impianti di trattamento rifiuti.

Obiettivo principale di queste “conclusioni” risulta la riduzione delle emissioni prodotte dagli impianti di trattamento rifiuti; non di meno, esse disciplinano altre questioni ambientali, come l’efficienza energetica, efficienza delle risorse (consumo di acqua, riutilizzo e recupero dei materiali), prevenzione degli incidenti, rumore, odore e gestione dei residui.

15. La provincia di Brindisi e l’ARPA di Brindisi hanno colto nel progetto dell’appellante delle criticità avuto riguardo, appunto, all’adeguamento dell’impianto alle BAT.

16. La società appellante ritiene che tali criticità siano il frutto di una errata lettura del progetto e dei suoi elaborati, e che ogni chiarimento sarebbe stato fornito in sede di osservazioni al preavviso di rigetto.

17. Le censure sono infondate.

18. Gli impianti esistenti (vale a dire quelli autorizzati prima della pubblicazione delle conclusioni sulle BAT sulla G.u.c.e.) hanno quattro anni per conformarsi ai nuovi standard.

18.1. Le nuove attività produttive in questo settore, invece, devono soddisfare immediatamente i nuovi requisiti.

18.2. L’impianto della società appellante è stato assentito (A.I.A.) nel 2015, dunque prima della pubblicazione delle “conclusioni”, ragion per cui l’adeguamento ai nuovi requisiti scadrebbe nel 2022.

19. Sennonché, l’istanza della società (di modifica sostanziale dell’A.I.A.) denegata col provvedimento oggetto dell’odierno contenzioso, riguarda l’ampliamento dell’impianto di trattamento rifiuti in questione.

20. La soluzione progettuale implica, per la sua indole strutturale e funzionale, che l’intero impianto – quale risulterebbe all’esito dell’ampliamento – debba scontare, l’adeguamento ai nuovi standard, mercé una visione unitaria e complessiva dell’intera attività produttiva e del suo nuovo ciclo.

20.1. L’intervento progettato, infatti, postula un procedimento ampio e complesso, che presuppone la necessaria sottoposizione a VIA del progetto da approvare, destinato a concludersi con il PAUR (provvedimento autorizzativo unico regionale) recante il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie non solo alla realizzazione, bensì anche all’esercizio del progetto che involgerà l’intera attività di trattamento, avuto riguardo all’impianto complessivamente e unitariamente considerato.

21. Legittimamente, pertanto, la provincia di Brindisi e l’ARPA – sulla base di una attenta valutazione del progetto e del riscontro di talune sue carenze tecniche di cui è stato dato motivatamente conto sulla base di un percorso argomentativo ragionevole, immune da vizi logici e travisamento dei fatti, coerente con la normativa comunitaria, la sua ratio e i principi derivati nell’ordinamento interno – hanno sollecitato le mende al progetto e la presentazione di un cronoprogramma delle attività da realizzare, necessarie per rendere conforme, ai fini ambientali, sia la porzione di impianto esistente che l’intero complesso produttivo a quanto previsto dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018.

21.1. Esigenze di uniformità tecnica, omogeneità funzionale e contiguità di aree, strutture e ciclo produttivo imponevano l’implementazione progettuale, rendendola attuale quanto alla puntuale programmazione delle fasi e modalità di adeguamento tecnico-ambientale, essendo peraltro ormai prossima la scadenza del termine.

21.2. La società appellante, pur essendone suo onere in qualità di soggetto proponente, non ha fornito congruenti elementi fattuali idonei a revocare in dubbio le criticità, carenze e perplessità palesate in sede istruttoria.

22. L’appellante sostiene di avere dato riscontro alle richieste di applicazione delle BAT nella Relazione del giugno 2020, recante “Integrazione e approfondimenti a riscontro delle richieste di chiarimento emerse in sede di conferenza di servizi del 22/11/2019”; segnatamente, riportandosi ai paragrafi 3.1, 4.2., 4.3., 4.4. di tale documento.

22.1. Il Collegio osserva che:

– il “riscontro” è rimasto generico;

– è stato solo dichiarato che “le opere individuate per rendere conforme la porzione di impianto esistente (…) verranno realizzate entro e non oltre giugno 2022”;

– è stata imputata alla emergenza “covid” (in modo altrettanto generico) la ragione per la quale non sarebbe possibile “svolgere gli interventi in modo più rapido”;

– sempre genericamente è stato affermato – senza alcuna possibilità di riscontro fattuale concreto a comprova – che “L’esercizio effettivo dell’impianto (parte esistente e parte in ampliamento) a seguito degli interventi in progetto avverrà entro luglio 2022”.

22.2. Sulla base di tali, generiche allegazioni, la società ha ritenuto di concludere persuasivamente che “ciò consentirà di rispettare la scadenza di rendere conforme la porzione di impianto esistente a quanto previsto dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione entro agosto 2022”.

23. Ebbene, la Provincia di Brindisi, con ragionevole e conferente argomentazione, fondata su congruenti elementi di giudizio resi plausibili dalla genericità delle allegazioni di parte nonché dalla carenza di idonei elementi fattuali a supporto, ha ritenuto non superate le rappresentate criticità, indicate (i) nella mancanza di un adeguato, pertinente progetto, (ii) nella carenza di un cronoprogramma di realizzazione.

24. La società, invero, ha manifestato solo la volontà di applicare le BAT entro l’anno 2022, riportandosi genericamente al progetto presentato e a future attività implementative, senza tuttavia fornire congruenti elementi in grado di consentire all’autorità competente la valutazione e il giudizio sul processo di adeguamento e conformità alle BAT, reso cogente dall’intervento di ampliamento dell’impianto e della conseguente riconsiderazione dell’intera attività produttiva quale risultante, complessivamente, dall’utilizzazione funzionalmente unitaria sia della porzione di impianto esistente che dell’ampliamento.

25. Per le stesse ragioni, non ha fondamento la censura che contesta la mancanza di un cronoprogramma.

25.1. L’appellante sostiene che la richiesta del cronoprogramma sarebbe stata “formulata per la prima volta in data 8 novembre 2020 e che, in mancanza di indicazioni chiare e precise su quali fossero gli interventi da mettere in atto, non è stato possibile fino a ora formulare alcuna ipotesi temporale”.

25.2. E’ sufficiente osservare, sul punto, che: i) la divisata richiesta è stata indicata tra i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; ii) la società ha fornito le proprie osservazioni (vedi sopra); iii) le competenti autorità le hanno esaminate; iv) di esse e delle relative controdeduzioni se ne è dato conto nel provvedimento conclusivo.

25.3. Il contraddittorio, dunque, è integro e ogni rilievo sul vulnus alla tempistica dequota a mero rilievo non viziante.

26. Quanto alla presunta “mancanza di indicazioni chiare e precise su quali fossero gli interventi da mettere in atto”, valga quanto appena sopra chiarito circa la circostanza che la società appellante, pur essendone suo onere in qualità di soggetto proponente, non ha apportato (in sede procedimentale) concreti, pertinenti e specifici elementi progettuali, tali da consentire all’amministrazione un esame funditus circa il contenuto e l’attendibilità del cronoprogramma.

27. La società ha contestato la sentenza di primo grado con riguardo anche al secondo profilo motivazionale con il quale il T.a.r. ha respinto il ricorso.

27.1. Il diniego è stato opposto, in parte qua, a cagione delle “Emissioni pulverulenti”.

La Provincia di Brindisi ha osservato che “Sebbene ci sia l’intenzione da parte del Proponente di presentare l’apposita documentazione, così come richiesto dal Comune di Francavilla Fontana, per procedere con la realizzazione delle necessarie coperture nell’area esistente, si ritiene debba essere acquisito il relativo titolo abilitativo ovvero, almeno il parere favorevole prima dell’adozione di ogni eventuale provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale”.

27.2. La società reputa il rilievo dell’amministrazione infondato in fatto, in quanto con nota prot. 42061/2020 del 9 novembre 2020, il Comune di Francavilla Fontana “aveva espresso PARERE FAVOREVOLE alla realizzazione della copertura citata”.

28. La censura è infondata.

28.1. Il Comune ha espresso parere favorevole “condizionato” al rispetto di determinati adempimenti tecnici propedeutici al rilascio del titolo edilizio.

Tanto si evince per tabulas dalla nota-parere del 9 novembre 2020, prot. 0042061/2020 con la quale il Comune di Francavilla Fontana ha subordinato la realizzazione della copertura (tettoia) alla presentazione “a questo ufficio di idoneo titolo edilizio”, completo “di elaborati scritto-grafici in cui sia data adeguata descrizione dell’opera e sua conformità alle previsioni di cui alle n.t.a. del p.i.p. vigente. Tale titolo sarà soggetto a iter istruttorio secondo le modalità previste da questa Amministrazione per titoli similari”.

29. La società sostiene di avere dichiarato, con nota prot. 1023 del 20 novembre 20020, “che prima della realizzazione della copertura avrebbe presentato al Comune i documenti richiesti per acquisire il titolo abilitativo”.

29.1. La circostanza è irrilevante.

La provincia di Brindisi aveva chiesto al Comune il rilascio del titolo edilizio o, almeno, il parere favorevole.

Il Comune non ha rilasciato il titolo edilizio mentre il parere, formalmente favorevole, si disvela dal punto di vista del suo contenuto sostanziale, non idoneo a superare le esigenze istruttorie rappresentate dalla provincia di Brindisi poiché non reca, come correttamente osservato dal T.a.r., alcuna valutazione di carattere tecnico-edilizio sulla “copertura a protezione delle aree di deposito”, rinviandola alla presentazione di idoneo titolo edilizio e di specifica documentazione tecnica, allo stato entrambi insussistenti.

29.2. Il divisato provvedimento si regge, pertanto, in parte qua, su congruenti elementi fattuali e costituisce sbocco ragionevole e coerente delle risultanze istruttorie.

30. Nell’atto di appello (pagina 18), la società introduce un nuovo profilo viziante. Essa sostiene che il parere favorevole del Comune si “stende anche alla tettoia di copertura dei rifiuti”; tale circostanza (questa la nuova prospettazione censoria) sarebbe stata “confermata dal Comune di Francavilla Fontana che, riscontrando una richiesta di chiarimenti della società, ha chiarito che il parere favorevole del 9.11.2020 si riferiva anche alla tettoia”.

30.1. La censura è inammissibile e infondata.

30.1.1. La ragione di inammissibilità riposa sulla circostanza che tale censura è basata su un parere rilasciato dal Comune di Francavilla Fontana in data 3 gennaio 2022 (su un quesito inoltrato dall’appellante in data 23 dicembre 2021), per cui essa è inammissibile nella parte in cui, in violazione del divieto dei nova sancito dall’art. 104 comma 1, c.p.a., introduce un motivo nuovo in appello (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, n. 2319 del 2020 e 5277 del 2018).

30.1.2. La ragione di infondatezza si coglie in relazione alla circostanza che il parere in questione è stato chiesto e ottenuto ben oltre la conclusione del procedimento, definito con l’emissione del provvedimento n. 137 del 31 dicembre 2020.

Ebbene, in applicazione del principio tempus regit actum e dei criteri ermeneutici di interpretazione degli atti giuridici, il provvedimento impugnato sconta lo scrutinio di legittimità sulla base dell’assetto fattuale e normativo vigente all’epoca in cui esso è stato adottato, e va interpretato secondo il contenuto oggettivamente da esso esplicitato.

31. In conclusione, tutte le censure poste sostegno del gravame non sono accoglibili in quanto:

-dalla documentazione versata in atti non risultano le carenze motivazionali e istruttorie lamentate dalla ditta appellante;

-sono inammissibili le censure che impingono nel merito di valutazioni ampiamente discrezionali riservate all’autorità preposta alla salvaguardia dell’ambiente (cfr., avuto riguardo a doglianze relative ad asserite illogicità poste in essere nella valutazione delle B.A.T., Cons. Stato, sez. IV, n. 1714 del 2021);

-la censura sviluppata nel secondo mezzo di gravame – basata su un parere rilasciato dal comune di Francavilla Fontana in data 3 gennaio 2022 – è inammissibile nella parte in cui, in violazione del divieto dei nova sancito dall’art. 104 comma 1, c.p.a., introduce un motivo nuovo in appello (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, n. 2319/2020 e 5277/2018), oltre che del tutto infondata in fatto per le ragioni dianzi illustrate.

32. L’appello deve essere, pertanto, respinto.

33. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori di legge e spese generali al 15%, in favore di ciascuna delle parti costituite (Provincia di Brindisi e Regione Puglia).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Alessandro Verrico, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

Michele Conforti, Consigliere

Scarica in pdf il testo della sentenza: cons. di stato, sez. 4, sent. n. 7978-2022