ACCESSO AGLI ATTI E SUPERBONUS: l’interesse è diretto, concreto ed attuale. T.A.R. Napoli n. 1681/2022.

T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, sent. n. 1681 del 14 marzo 2022 (ud. del 22 febbraio 2022)

Pres. Scudeller, Est. Vampa

ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. Natura strumentale dell’accesso. Presenza dell’interesse “diretto, concreto e attuale“.

La conoscenza dei documenti amministrativi deve essere correlata – in modo diretto, concreto e attuale – ad altra “situazione giuridicamente tutelata” (art. 22, comma, 1, l. 241/90 e la definizione di “interessati” ivi contenuta): non si tratta, dunque, di una posizione sostanziale autonoma, ma di un potere di natura procedimentale, funzionale alla tutela di situazioni stricto sensu sostanziali, abbiano esse consistenza di diritto soggettivo o interesse legittimo.

 

COMMENTO:

Nella concreta fattispecie in tema di ristrutturazione edilizia per interventi del c.d. “Superbonus 110% (art. 119 d.l. n. 34/2000), il ricorrente si è rivolto al Tribunale Amministrativo non avendo ottenuto con una prima istanza copia conforme della licenza edilizia (risultante come non reperibile) nè avendo avuto accesso alla documentazione amministrativa ai fini dell’acquisizione degli atti che confermassero una situazione edilizia ed urbanistica di legittimità dell’immobile, in quanto le due istanze venivano entrambe rigettate dal Comune.

Il T.A.R. ha indicato invece come sussista un interesse diretto, attuale e concreto all’ostensione degli atti in qualsiasi modo afferenti alla legittimità edilizia e urbanistica dell’immobile di cui il richiedente è proprietario, con conseguente obbligo del Comune di consentirne la visione e l’estrazione di copia sulla base di due elementi:

1)  l’oggetto delle istanze di esibizione documentale era relativa a documentazione la cui esigenza conoscitiva ed acquisitiva era indubbia in quanto strumentale e necessaria alla tutela delle proprie ragioni (ovvero la verifica della regolarità edilizia dell’immobile);

2) l’accesso alla documentazione amministrativa era funzionale alle prerogative del proprietario dell’immobile.

Si segnala che anche il T.A.R. Lazio (Roma), con sent. n. 8968 del 27/07/2021 si era già espresso in precedenza in modo conforme, indicando come in tali casi vi fosse un interesse 1) diretto in quanto correlato alla sfera individuale del soggetto richiedente 2) concreto in quanto destinato precipuamente ad acquisire informazioni e dati rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio fiscale 3) attuale in quanto direttamente incidente su acquisizione, conservazione o gestione di beni rilevanti per la vita 4) urgente in quanto collegata ad un’esigenza fiscale di natura temporanea per i limiti imposti dalla normativa Superbonus 110%.

 

T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, sent. n. 1681 del 14 marzo 2022 (ud. del 22 febbraio 2022)

01681/2022 REG.PROV.COLL.

05395/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5395 del 2021, proposto da

OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Castel Volturno, non costituito in giudizio;

per la declaratoria

dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Castel Volturno sulla richiesta di accesso agli atti spedita in notifica a mezzo pec in data 21.10.2021, ma protocollata solo il 09.11.2021 (al n° 51723), con cui il ricorrente ha chiesto “di accedere e di estrarre copia dei seguenti atti/titoli/documenti: a) atti relativi al Piano di Lottizzazione approvato dal Comune di Castel Volturno in data 06.08.1963, su richiesta dei sigg.ri Civitillo e Crocco; b) copia di tutte le licenze di abitabilità datate 15.03.1971; c) copia dei fogli del Registro delle Licenze Edilizie rilasciate dal Comune di Castel Volturno nel 1970; d) copia di tutte le Licenze Edilizie rilasciate in data 18.03.1970; e) Copia dei fogli del Registro delle Licenze Edilizie dall’anno 1959 all’anno 1970, e in particolare del foglio ove è trascritta a margine la Licenza Edilizia n° 153/68; f) parere favorevole della Commissione Edilizia del 17.06.1968 in relazione alla Licenza Edilizia n° 153/68; g) parere favorevole della Soprintendenza ai monumenti del 07.06.1968 in relazione alla Licenza Edilizia n° 153/68; h) copia della Licenza Edilizia n° 41 del 17.03.1964; i) fogli mappali del Catasto Terreni del Comune di Castel Volturno nn° 34 e 40, con la sovrapposta cartografia viaria”

nonchè per l’accertamento

del diritto del ricorrente di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti con l’istanza di accesso prot. n° 51723 del 09.11.2021, con conseguente condanna del Comune resistente all’esibizione ed al rilascio dei medesimi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2022 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente è proprietario di un immobile destinato a civile abitazione, articolato su pianterreno e primo piano, sito in Castel Volturno alla via OMISSIS (località “OMISSIS”) acquistato giusta atto di compravendita del 01.07.2005 dal sig. OMISSIS, ma già di proprietà dei sigg. OMISSIS e OMISSIS, che avevano acquistato un’ampia area nella località cd. “OMISSIS” per realizzare una serie di villini da destinare a civili abitazioni in virtù di Piano di Lottizzazione approvato dal Comune di Castel Volturno in data 06.08.1963.

1.1. Dall’atto di compravendita emerge che l’immobile di proprietà del ricorrente sarebbe stato edificato in virtù di Licenza Edilizia del 18.03.1970, con dichiarazione di abitabilità del 15 marzo 1971; al momento dell’acquisto il ricorrente otteneva dal dante causa, però, copia non autenticata del “nulla osta per esecuzione lavori edili” n° 153/68 del 17.06.1968, previo parere favorevole della Soprintendenza reso in pari data, rilasciato a Crocco Liberato per la realizzazione di n° 6 fabbricati in Castelvolturno alla OMISSIS, e di una licenza di abitabilità del 15.03.1971.

1.2. Tali ultimi titoli edilizi venivano riferito all’immobili del ricorrente anche giusta attestazione del Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Castel Volturno del 31.05.2005.

1.3. In data 18.02.2021 il ricorrente – al fine di ristrutturare l’abitazione di sua proprietà usufruendo dei benefici fiscali di cui al c.d. “Superbonus 110%”- presentava al Comune di Castel Volturno (prot. n° 7816) richiesta di copia conforme della Licenza edilizia n° 153/68 del 17.06.1968.

1.4. In data 6.5.2021 il Comune riscontrava la istanza, asserendo che “non è stato possibile rinvenire il faldone della citata Licenza edilizia”, nel contempo attestandosi “che dal Registro delle Licenze Edilizie dall’anno 1959 all’anno 1968 nella disponibilità di questo Settore, risulta trascritto, al di fuori dei margini del registro, senza continuità cronologia e temporale ed a parere di chi scrive di dubbia validità, che in data 17/06/1968 venne rilasciata Licenza Edilizia n° 153/1968”.

1.5. Di qui la istanza di accesso in epigrafe individuata, volta alla acquisizione degli atti necessari a disvelare i titoli legittimanti la costruzione dell’immobile di proprietà.

1.6. Stante il silente contegno serbato dalla civica Amministrazione, insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, rimarcando la propria legittimazione alla ostensione degli atti richiesti.

1.7. Non si costituiva l’intimata Amministrazione.

2. Il ricorso è fondato.

2.1. Va, invero, dichiarata la sussistenza del diritto di accesso del ricorrente alla documentazione richiesta, comechè funzionale all’esercizio delle proprie indefettibili prerogative di proprietario dell’immobile che ne occupa.

2.2. Non è dubbia, per vero, la sussistenza di un interesse personale, attuale e concreto della ricorrente all’ottenimento di atti quodammodo afferenti alla legittimità edilizia ed urbanistica dell’immobile di cui è proprietario.

2.2.1. Orbene, la posizione “conoscitiva” azionata dalla ricorrente è chiaramente funzionale alla tutela di altra, diversa, situazione giuridica, afferente al diritto di proprietà (42 Cost.).

Del resto si è autorevolmente affermata la natura strumentale del “diritto di accesso” (C.d.S., a.p., n. 6/06), in quanto situazione giuridica che:

ex se non garantisce la acquisizione o la conservazione di beni della vita e, dunque, non assicura al suo titolare il conseguimento di utilità finali;

– è strumentale, piuttosto, al soddisfacimento (o al miglior soddisfacimento) di altri interessi giuridicamente rilevanti (diritti o interessi), rispetto ai quali si pone in posizione ancillare (TAR Lombardia, I, 27 agosto 2018, n. 2023).

2.2.2. La conoscenza dei documenti amministrativi deve essere correlata – in modo diretto, concreto e attuale – ad altra “situazione giuridicamente tutelata” (art. 22, comma, 1, l. 241/90 e la definizione di “interessati” ivi contenuta): non si tratta, dunque, di una posizione sostanziale autonoma, ma di un potere di natura procedimentale, funzionale alla tutela di situazioni stricto sensu sostanziali, abbiano esse consistenza di diritto soggettivo o interesse legittimo.

2.2.3. In tal guisa la stessa nozione di legittimazione all’accesso – siccome prefigurata dall’art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/90, che richiede la titolarità di un interesse “diretto, concreto e attuale” – vale:

– a rivelare la ontologica natura strumentale del “diritto di accesso” rispetto ad altra, effettiva, posizione sostanziale (che non può ridursi ad un mero “diritto all’informazione”);

– a precludere che un tale potere si risolva in un controllo generalizzato, anche di natura meramente esplorativa o emulativa, sull’agere amministrativo.

2.2.4. Ora, nella fattispecie de qua agitur, si verte in tema di atti e documenti in relazione ai quali è indubbia la esigenza conoscitiva ed “acquisitiva” della ricorrente, in funzione della tutela delle proprie ragioni, essendo in discussione giustappunto i titoli lato sensu afferenti alla legittimità edilizia dell’immobile di proprietà.

2.2.5. D’altra parte, va quivi ribadito che la regola generale è quella dell’accesso agli atti, “principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza” (art. 22, comma 2, l. 241/90; cfr., art. 5, comma 2, d.lgs. 33/13), afferente a livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali “di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione” (art. 29, comma 2-bis, l. 241/90).

2.2.6. Nella fattispecie per cui è causa non possono residuare dubbi sulla sussistenza di una specifica posizione legittimante del ricorrente, afferendo gli atti richiesti giustappunto alla res di sua proprietà.

3. Infine, non si rinvengono ragioni per deflettere dalla regola generale che pone a carico della parte soccombente le spese del giudizio, che si liquidano nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:

– ordina alla civica Amministrazione di esibire la documentazione richiesta, consentendo altresì la estrazione di copia, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza;

– condanna il Comune di Castel Volturno al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano complessivamente in € 1.500,00, oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata da esso ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2022 con l’intervento dei signori magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Angela Fontana, Primo Referendario

Rocco Vampa, Referendario, Estensore

Scarica in pdf il testo della sentenza: t.a.r. campania, napoli, sez. 6, sent. n. 1681-2022