ACQUE. Assimilazione degli scarichi industriali e domestici? Serve dimostrare le specifiche condizioni. Cassazione Penale n. 30678/2022.

Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 30678 del 4 agosto 2022 (ud. del 19 maggio 2022)

Pres. Ramacci, Est. Pazienza

Acque. Assimilazione degli scarichi tra acque reflue industriali e domestiche. Artt. 113 comma 3, 137 comma 9 d. lgs. n. 152/2006.

In tema di inquinamento idrico l’assimilazione, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, di determinate acque reflue industriali alle acque reflue domestiche è subordinata alla dimostrazione della esistenza delle specifiche condizioni individuate dalle leggi che la prevedono, restando applicabili, in difetto, le regole ordinarie.

Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 30678 del 4 agosto 2022 (ud. del 19 maggio 2022)

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25/05/2021, Il Tribunale di Grosseto ha condannato alla pena di giustizia OMISSIS e OMISSIS, in relazione al reato di cui agli artt. 137, comma 9, d.lgs. n. 152 del 2006 (in relazione all’art. 113, comma 3, dello stesso d.lgs.), loro ascritto in concorso nelle rispettive qualità di legale rappresentante e di consigliere delegato responsabile della produzione della OMISSIS s.r.l.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Vizio di motivazione quanto all’avere il Tribunale ritenuto, in contrasto con le risultanze istruttorie, che l’impianto della società non fosse dotato di un sistema di raccolta delle acque meteoriche dilavanti dalla piattaforma di stoccaggio delle materie prime e sottoprodotti usati per l’alimentazione dell’impianto.

2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta applicabilità delle norme contestate al caso di specie, sia perché doveva farsi riferimento alla disciplina sulle acque meteoriche di dilavamento (non essendo quelle per cui è causa classificabili come acque per utilizzazione agronomica né come acque reflue industriali), sia perché la sanzione penale era prevista per la mancata adozione delle misure strutturali e gestionali, e non anche per gli episodi di occasionale sversamento.

2.3. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza di uno scarico di acque reflue industriali, essendo nella specie in funzione un impianto connesso alla attività agricola, con conseguente inapplicabilità dell’art. 137, riferibile agli scarichi industriali.

2.4. Violazione di legge con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio. Si censura l’assenza di una specifica motivazione, pur in presenza di una pena significativamente superiore al minimo edittale.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, rilevando la manifesta infondatezza delle censure prospettate.

4. Con memoria di replica, il difensore degli imputati insiste per l’annullamento della sentenza, sulla scorta delle censure già prospettate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.

2. Priva di fondamento è la prima censura. Va invero evidenziato che l’accusa mossa agli odierni ricorrenti concerne la omessa manutenzione e pulizia del reticolo idraulico e per la raccolta e il trattamento delle acque di prima pioggia: acque che, provenendo dalle platee aziendali in cui erano stoccati i materiali (letame, sanse olearie ecc.), erano fuoriuscite per le abbondanti precipitazioni da un punto del piazzale, entrando in contatto con le acque superficiali e determinando la contaminazione confermata dalle analisi. Né può attribuirsi l’auspicata valenza liberatoria al prospettato carattere episodico della vicenda.

3. Per ciò che riguarda il secondo e il terzo motivo, che possono qui essere trattati congiuntamente, ritiene il Collegio che il Tribunale di Grosseto abbia fatto corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 113, comma 2, e 137, comma 9, d.lgs. n. 152 del 2006, con riferimento alla violazione delle disposizioni dettate dalla Regione Toscana in tema di utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari (l. r.n 20 del 2006, regolamento di attuazione n. 46/r DEL 2008): utilizzazione consentita, dalle predette disposizioni, laddove sia garantita la tutela dei corpi idrici, e quindi il non pregiudizio degli obiettivi di qualità previsti dal decreto legislativo.

Risulta in particolare immune da censure l’attribuzione di una decisiva rilevanza al fatto che, attraverso il sopralluogo degli operanti, era stato accertato il mancato rispetto delle accortezze indicate dalla normativa regionale, dato che lo stoccaggio delle acque di vegetazione olearia veniva effettuato all’interno delle stesse vasche destinate alla raccolta delle acque di prima pioggia provenienti dalle platee con il materiale organico: situazione che, per effetto di precipitazioni copiose, aveva reso possibile che le acque meteoriche si contaminassero, sversandosi poi nel reticolato esterno (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).

È poi pacifico che il richiamo contenuto nell’imputazione all’art. 137 d.lgs. 152/2006 sia da intendere quoad poenam, in relazione alla condotta sostanzialmente descritta come inosservanza della disciplina regionale di cui all’art. 113 comma 3 del medesimo decreto legislativo (cfr. in termini Sez. 3, n. 12163 del 12/01/2017, Corsi): inosservanza correttamente ravvisata anche nell’ipotesi, che qui rileva, di accertati difetti gestionali e di manutenzione produttivi dello sversamento.

Immune da censure risulta altresì la ritenuta inapplicabilità – censurata con gli odierni ricorsi – dell’assimilazione alle acque reflue domestiche riconosciuta dall’art. 101, comma 7, d.lgs. n. 152, avuto riguardo alle caratteristiche dell’attività esercitata dai ricorrenti.

Il Tribunale ha infatti escluso che la OMISSIS potesse essere considerata un’impresa riconducibile alla lett. c) del citato comma 7, che presuppone un’attività di trasformazione o valorizzazione della produzione agricola, connotata dall’inserimento aziendale con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale (deve trattarsi dedite alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e all’allevamento di bestiame, ai sensi delle precedenti lett. a e b del comma 7), e dall’utilizzo di materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui l’impresa stessa abbia la disponibilità.

A tale ultimo riguardo, il Tribunale ha invero posto in evidenza, attribendogli un dirimente rilievo, al fatto che la società riferibile ai ricorrenti avesse “come oggetto principale la produzione di energia elettrica da biogas derivante dalla fermentazione anaerobica d biomasse agricole provenienti in larga parte da soggetti terzi” (pag. 3 della sentenza impugnata, in cui si precisa che le biomasse extraziendali erano di gran lunga maggiori di quelle di provenienza aziendale).

In definitiva, la decisione del Tribunale appare in linea con il consolidato principio secondo cui «in tema di inquinamento idrico l’assimilazione, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, di determinate acque reflue industriali alle acque reflue domestiche è subordinata alla dimostrazione della esistenza delle specifiche condizioni individuate dalle leggi che la prevedono, restando applicabili, in difetto, le regole ordinarie» (Sez. 3, n. 38946 del 28/06/2017, De Giusti, Rv. 270791 – 01).

4. A conclusioni di infondatezza deve pervenirsi anche quanto alle censure concernenti il trattamento sanzionatorio.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte è del tutto costante nell’affermare che «in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 – 01).

In tale condivisibile prospettiva, il richiamo del Tribunale ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. deve ritenersi del tutto sufficiente, essendo stata irrogata la pena dell’ammenda (trattasi di fattispecie a pena alternativa) in misura sensibilmente inferiore al medio edittale.

5. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 19 maggio 2022

Scarica in pdf il testo della sentenza: cass. pen., sez. 3, sent. n. 30678-2022