RIFIUTI. La Classificazione dei rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani per lo smaltimento in discarica. Il parere MITE n. 32592/2022.

In data 16 marzo 2022 il MITE ha emesso il parere n. 32592 a seguito di interpello sulla classificazione dei rifiuti decadenti derivanti dal trattamento di rifiuti urbani, destinati allo smaltimento in discarica.

In particolare il parere si sofferma sull’analisi della disciplina relativa all’attribuzione dei codici EER per i rifiuti sottoposti a sopravaglio prodotto dalle fasi di pre-trattamento e post-trattamento meccanico dei rifiuti urbani, richiamando le Linee Guida SNPA alla voce “Criteri per l’individuazione del codice dell’elenco europeo dei rifiuti e considerando che anche le operazioni di mero trattamento meccanico possano apportare modifiche al rifiuto quantomeno dal punto di vista fisico (pur in assenza di modifiche dal punto di vista chimico).

 

 

Di seguito il testo del parere:

Parere del ministero della Transizione ecologica 15 marzo 2022, n. 32592

Oggetto: Interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies d. lgs. n. 152/2006 Classificazione dei rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani per il loro successivo smaltimento in siti di discarica. Criterio di prossimità

QUESITO

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del d. lgs. n. 152 del 2006, n.152, il Consorzio di Bacino dei rifiuti dell’Astigiano e dal Comune di Alliano (AT) hanno richiesto i seguenti chiarimenti:

1) Se il rifiuto decadente dall’esclusivo trattamento meccanico, costituito da tritovagliatura e deferrizzazione del rifiuto urbano indifferenziato riconducibile al Cod. EER 20 03 01 “rifiuti urbani non differenziati” debba considerarsi urbano o speciale;

2) Se, nel caso in cui il rifiuto di cui al punto precedente debba considerarsi urbano, sia possibile o necessario attribuire la codifica EER 19 12 12 “altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11”, o viceversa, sia possibile o necessario mantenere la codifica originaria come Cod. EER 20 03 01 “rifiuti urbani non differenziati”;

3) Se il criterio di classificazione individuato al punto precedente debba applicarsi anche al rifiuto decadente dalla lavorazione meccanica di frazioni di raccolta differenziata di rifiuto urbano;

4) Se il criterio di classificazione individuato al punto 2) debba applicarsi anche al rifiuto decadente dal trattamento meccanico del rifiuto urbano “ingombrante” sottoposto ad una mera e grossolana selezione manuale e successiva triturazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento al quesito proposto, si riportano le disposizioni operanti in materia.
– L’art. 182, comma 3 del d.lgs. 152/2006 dispone che “è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti”

– L’art. 182-bis del d.lgs. 152/2006 stabilisce che “lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

a) realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;

b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione e raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti “;

c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica”.

– L’articolo 184 del d.lgs. 152/2006, definisce al comma 3, lett. g) come rifiuti speciali “i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti (omissis)” e stabilisce al comma 5 che “la corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per La protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”

– Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 47 del 9 agosto 2021 concernente l’approvazione delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti, redatte dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale.

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Dal quadro normativo sopraesposto emerge quanto segue.

In ordine al quesito di cui al punto 1), il citato articolo 182-bis d.lgs. 152/2006 dispone che l’autosufficienza gestionale locale debba essere realizzata non solo per i rifiuti urbani non pericolosi, ma anche per i rifiuti derivanti dal loro trattamento, pur rientrando questi ultimi nella classificazione di rifiuti speciali di cui al summenzionato comma 3 lettera g) dell’articolo 184, D.lgs. 152/06 e s.m.i. Trova pertanto piena applicazione la sentenza della Corte di Giustizia UE, dell’11novembre 2021 relativa alla causa C-315/20, che conferma il regime giuridico di “rifiuti urbani” per i rifiuti provenienti da TMB e conseguentemente, l’applicazione del principio di prossimità anche nell’eventualità di trattamento meccanico con cambio di codice EER.

Si evidenzia che vige già da tempo la consuetudine di considerare, ai fini della corretta valutazione sull’efficienza nella chiusura del ciclo dei rifiuti, taluni codici appartenenti al capitolo 19 del Catalogo europeo dei Rifiuti, come rifiuti urbani. Si veda, a tal proposito, il Rapporto Rifiuti Urbani – Ed. 2021 – di ISPRA che, nell’esame dei dati relativi alla gestione dei rifiuti urbani, include anche i seguenti codici EER: 19 12 12; 19 12 10; 19 05 01; 19 05 03 e 19 05 99.

È d’uopo puntualizzare che, la qualifica giuridica di rifiuto urbano, per la fattispecie considerata al punto 1) del quesito formulato, è da intendersi limitatamente all’applicazione dei principi di autosufficienza e prossimità, e non rileva ai fini della corretta attribuzione del codice EER, cui occorre sempre fare riferimento per gli atti autorizzativi necessari al trasporto e allo smaltimento, nonché per l’applicazione delle opportune tariffe.

Per l’attribuzione del codice EER occorre quindi far riferimento alle “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, approvate con Decreto Direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021, che al paragrafo 3.5.9. recano:

“Il sopravaglio prodotto dalle fasi di pre-trattamento e post-trattamento meccanico dei rifiuti urbani è classificabile con le seguenti voci dell’elenco europeo:

19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose

19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11”

Il medesimo documento riporta inoltre: “Resta fermo che una condizione essenziale affinché i rifiuti derivanti dal trattamento siano classificabili con codici dell’elenco europeo differenti rispetto a quello del rifiuto d’origine è che il processo abbia portato alla formazione di un rifiuto differente dal punto di vista chimico-fisico (tra cui, composizione, natura, potere calorifico, caratteristiche merceologiche, ecc.)”.
Quanto indicato sembra trovare piena rispondenza nel caso prospettato al punto 2) del quesito formulato, escludendo quindi la possibilità di mantenere la codifica originaria 20 03 01 “rifiuti urbani non differenziati”.

Per quanto attiene ai quesiti 3) e 4) occorre nuovamente far riferimento alla procedura di attribuzione della codifica secondo le linee guida SNPA, paragrafo 3.2 “Criteri per l’individuazione del codice dell’elenco europeo dei rifiuti”. Pur in mancanza di un preciso riferimento ai codici EER indicati nel quesito, la citata procedura, prevede l’attribuzione di codici appartenenti al capitolo 19 per i “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti”.

Per una corretta interpretazione delle linee guida, occorre tener presente che anche operazioni di mero trattamento meccanico possono apportare modifiche al rifiuto, se non dal punto di vista chimico, quantomeno da quello fisico.

Tutto ciò premesso, si sottolinea che per qualsivoglia tipologia di rifiuto, pur in mancanza di obblighi normativi, una chiusura del ciclo il più vicina possibile al luogo di produzione, in una logica di prossimità ed in coordinamento con il criterio di specializzazione degli impianti, può rappresentare la migliore soluzione volta a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica.

Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti eventualmente in corso, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

Scarica in pdf il testo del parere: parere MITE n. 32592 del 16-03-2022

 

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