LE MODIFICHE ALLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI DOPO IL D. LGS. N. 116/2020: SIETE SICURI DI ADOTTARE UNA CORRETTA GESTIONE PER LE CATEGORIE “SPECIALI” E URBANE”?

Anno Nuovo, regole nuove (in materia ambientale).

Come già si è avuto modo di illustrare negli scorsi mesi, le modifiche introdotte dai 4 decreti legislativi facenti parte del c.d. “pacchetto economia circolare” hanno modificato sia molti articoli del d. lgs. n. 152/2006 che altre leggi speciali ad esso attinenti, e precisamente nelle seguenti materie:

  1. RIFIUTI E IMBALLAGGI, con il d. lgs. n. 116/2020;
  2. RAEE, PILE ED ACCUMULATORI, con il d. lgs. n. 118/2020;
  3. VEICOLI FUORI USO, con il d. lgs. n. 119/2020;
  4. DISCARICHE, con il d. lgs. n. 121/2020.

Di tali argomenti si era parlato negli approfondimenti riassuntivi che seguono:

RIFIUTI E IMBALLAGGI: le novità al Testo Unico Ambientale con l’entrata in vigore del d. lgs. n. 116/2020.

RAEE, pile ed accumulatori: nuove modifiche alla disciplina con il d. lgs. 3 settembre 2020 n. 118.

VEICOLI FUORI USO: le modifiche del d. lgs. 3 settembre 2020 n. 119.

DISCARICHE: nuove regole con il d. lgs. 3 settembre 2020 n. 121.

Tra le modifiche apportate al d. lgs. n. 152/2006 vi è inoltre quella relativa ad un aspetto fondamentale per la gestione dei rifiuti, ovvero la classificazione dei rifiuti in relazione alla divisione, operata dal nuovo art. 183, tra rifiuti urbani e rifiuti speciali.

L’art. 184, comma 2 ora prevede che ““Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, lettera b-ter)”;

l’art. 183, comma 1, lett. b-ter) prevede ora che siano classificati come urbani “i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti (diverse dalla domestica) che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies”;

l’art. 6, comma 5, del d. lgs n. 116/2020 prevede inoltre che: “al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e agli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall’articolo 8 presente decreto, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021”.

In poche parole, dal 1° gennaio 2021, a seguito della modifica di classificazione dei rifiuti tra rifiuti speciali e rifiuti urbani, molte categorie di rifiuti sono diventate rifiuti urbani e pertanto vanno trattati come tali.

Ciò comporta una domanda fondamentale: chi non aveva le autorizzazioni ambientali per il trattamento di rifiuti urbani ma solo per il trattamento di rifiuti speciali come deve comportarsi?

La risposta è semplice: deve dotarsi delle necessarie modifiche nelle autorizzazioni ambientali per poter operare in conformità alle prescrizioni impartite.

A tal proposito ad esempio, la Provincia di Brescia ha recentemente emanato un Atto dirigenziale (n. 3033/2020 del 21 dicembre 2020) nel quale, dopo aver illustrato tale problematica, si indica espressamente quanto segue:

Considerato che, a seguito della predetta modifica normativa:
alcune tipologie di rifiuti cambieranno la loro classificazione da rifiuti speciali a rifiuti urbani a decorrere dal 01/01/2021, senza mutare natura, caratteristiche, composizione, provenienza o codice EER;
in assenza di aggiornamento delle Autorizzazioni Integrate Ambientali e Autorizzazioni Uniche rilasciate, ai sensi del d. lgs. n. 152/2006, gli impianti in possesso di autorizzazione per la sola gestione di rifiuti speciali, dal 1 gennaio 2021 non potranno più ricevere quei rifiuti che cambieranno la loro classificazione da rifiuti speciali a rifiuti urbani

disponendo pertanto quanto segue:

DISPONE

  1. di aggiornare alle nuove disposizioni normative le Autorizzazioni Integrate Ambientali e le Autorizzazioni Uniche rilasciate, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, agli impianti in possesso di autorizzazione alla sola gestione di rifiuti speciali per consentire loro di continuare a ricevere, anche dopo il 31 dicembre 2020, quei rifiuti, in precedenza già ritirati, che cambieranno la loro classificazione da rifiuti speciali a rifiuti urbani (senza mutare natura, caratteristiche, composizione, provenienza o codice EER);
  2. di stabilire che si provvederà all’aggiornamento del singolo provvedimento autorizzativo alla prima occasione utile;
  3. di confermare integralmente, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente atto, le prescrizioni/condizioni e le disposizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali e delle Autorizzazioni Uniche già rilasciate, ai sensi del d. lgs. n. 152/06 per la gestione di rifiuti;
  4. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l’impianto, , ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza […]”

Per tali motivi, è fondamentale che tutte le imprese che non siano in possesso delle debite autorizzazioni modifichino il loro operato in conformità di quanto prescritto dalla nuova normativa nazionale in tema di classificazione delle tipologie di rifiuti, contattando senza ritardo le competenti autorità al fine di regolarizzare la propria posizione e/o per verificare le determinazioni dirigenziali territoriali relative alla corretta gestione dei rifiuti speciali e urbani.

Scarica in pdf il provvedimento: Atto Dirigenziale n° 3033_2020