RIFIUTI. La configurazione del “reato eventualmente abituale” e i riflessi processuali sulla prescrizione del reato ambientale. Cassazione Penale n. 43590/2022.

Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 43590 del 17 novembre 2022 (ud. del 29 settembre 2022)

Pres. Ramacci, Est. Cerroni

Rifiuti. Illecita gestione reato eventualmente abituale. Art. 256 comma 1, lett. a) d. lgs. n. 152/2006.

Il reato di illecita gestione di rifiuti ha natura di reato istantaneo, atteso che si perfeziona nel luogo e nel momento in cui si realizzano le singole condotte tipiche, fatta peraltro eccezione del caso in cui, stante la ripetitività della condotta, esso si configuri quale reato eventualmente abituale, potendosi esso risolvere tanto in un’unica condotta idonea a configurarlo, quanto nella reiterazione di più condotte omogenee che danno vita ad uno stesso reato, con la conseguenza che, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell’abitualità, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell’ultimo atto antigiuridico.

Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 43590 del 17 novembre 2022 (ud. del 29 settembre 2022)

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 febbraio 2020 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato OMISSIS, nella qualità di legale rappresentante della OMISSIS, alla pena di euro duemila di ammenda per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo il ricorrente, invocando vizio motivazionale, ha osservato che – quanto ai rifiuti, carta abrasiva e per imballaggi, di cui alla contestazione – la condotta incriminata risaliva agli anni precedenti all’accertamento di p.g., tenuto conto del lasso temporale necessario per conseguire una quantità rilevante di rifiuti e così fare intervenire la ditta incaricata per il ritiro degli imballaggi. In tal senso, al momento dell’accertamento del 2015 il reato doveva così considerarsi già prescritto, in quanto i rifiuti ancora presenti dovevano ancora essere smaltiti, e non poteva quindi ritenersi la permanenza del reato.

2.2. Col secondo motivo è stata lamentata, sempre sotto il profilo motivazionale, la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, laddove al contrario tutti gli elementi convergevano nel senso della prognosi di ravvedimento, tenuto conto altresì dello smaltimento regolare di tutti i rifiuti potenzialmente inquinanti e comunque del ritiro da parte della Nettezza urbana degli altri rifiuti in contestazione, così da non costituire comunque pericolo per l’ambiente. Per detta tipologia di rifiuti era stata poi stipulata nuova convenzione di smaltimento, proprio al fine di assicurare la regolarità della successiva gestione.

Illogica quindi era stata l’affermazione circa la negatività della prognosi di astensione futura.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso di annullamento senza rinvio per estinzione del reato, stante l’intervenuta prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. La sentenza va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

4.1. In relazione invero al primo motivo di doglianza, quanto all’eccepita prescrizione, va invero osservato che il reato contestato di illecita gestione di rifiuti ha sì natura di reato istantaneo, atteso che si perfeziona nel luogo e nel momento in cui si realizzano le singole condotte tipiche, fatta peraltro eccezione del caso in cui, stante la ripetitività della condotta, esso si configuri quale reato eventualmente abituale (cfr. ad es. Sez. 3, n. 13456 del 30/11/2006, dep. 2007, Gritti e altro, Rv. 236326; cfr. altresì Sez. 2, n. 4651 del 12/11/2020, dep. 2021, Calabretto, Rv. 280561, relativamente alla natura del reato eventualmente abituale, potendosi esso risolvere tanto in un’unica condotta idonea a configurarlo, quanto nella reiterazione – come del tutto pacificamente in specie – di più condotte omogenee che danno vita ad uno stesso reato, con la conseguenza che, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell’abitualità, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell’ultimo atto antigiuridico).

4.1.1. Ciò richiamato, in specie va invero osservato che la sentenza impugnata – anche a prescindere dalla qualificazione che il Tribunale ha inteso attribuire alla condotta – ha quindi correttamente affermato che la presenza di rifiuti nel sito aziendale, al momento dell’accesso degli operanti, inibiva la possibilità di ritenere il reato estinto.

Allo stesso tempo, in relazione alla ritenuta raccolta di rifiuti in attesa di regolare smaltimento, per un verso la sentenza ha dato atto (sia pure positivamente valutando siffatta ammissione) che lo stesso imputato aveva riconosciuto di avere smaltito imballaggi misti tramite il normale servizio urbano. D’altro canto, quanto alla ritenuta presenza di detti rifiuti, tale condotta integrerebbe un’ipotesi di deposito temporaneo, laddove peraltro l’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità di siffatta tipologia di deposito grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria (Sez. 3, n. 35494 del 10/05/2016, Di Stefano, Rv. 267636). Ma in proposito nulla è stato dedotto.

4.1.2. Il primo motivo di censura va pertanto senz’altro disatteso stante la sua infondatezza.

4.2. Per quanto invece riguarda il secondo profilo di lamentela, è anzitutto nozione consolidata che non sussiste incompatibilità tra il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, o viceversa, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle prime risponde alla logica di un’adeguata commisurazione della pena, mentre la concessione della seconda si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche (Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Tedesco, Rv. 280047; Sez. 4, n. 39475 del 16/02/2016, Tagli, Rv. 267773).

4.2.1. Al riguardo, la concessione della sospensione condizionale era stata negata in ragione della pregressa reiterazione delle condotte illecite, tale da non giustificare una positiva prognosi futura.

In proposito, vero è che, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari (ad es. Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206; più recentemente, ad es. Sez. 2, n. 35166 del 01/07/2022, Telese, non mass.).

Se quindi il diniego di concessione della sospensione condizionale della pena appare correttamente giustificato sotto il profilo motivazionale, non può al contempo essere ritenuta in sé manifestamente infondata la relativa doglianza formulata dal ricorrente, proprio in considerazione della riconosciuta stipula – nelle more del giudizio di merito – di nuova convenzione per lo smaltimento degli imballaggi nonché, in definitiva, per il riconosciuto anche pregresso corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi (ad es. olio dei motori, ecc.). Sì che va altresì tenuto conto che le ragioni del diniego dei benefici di legge (sospensione condizionale e non menzione) possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell’imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244; Sez. 3, n. 26191 del 28/03/2019, Lamaj, Rv. 276041).

L’impugnazione in parte qua – ferma restando in ogni caso la differenza ontologica tra attenuanti generiche e sospensione condizionale, v. supra – non appare invero ictu oculi manifestamente priva di consistenza, atteso che le ragioni che avevano condotto al riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. (non particolare gravità del fatto, corretta gestione degli olii esausti, parziale confessione giudiziale circa avvenuti non corretti smaltimenti) potevano parimenti rientrare nella necessaria ulteriore valutazione, strumentale alla concessione, o meno, della sospensione condizionale.

4.3. Va quindi da sé che, l’impugnazione non manifestamente infondata consentendo l’instaurazione del rapporto processuale, non può che essere constatato l’intervenuto maturarsi del termine quinquennale di prescrizione a norma degli artt. 157, comma 1 e 161, comma 2, cod. pen., dal momento che la data di accertamento del fatto risale al 17 luglio 2015 e che – in seguito – è stata riconosciuta solamente una sospensione di giorni sei nei termini di prescrizione.

5. Ciò complessivamente posto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma il 29/09/2022

Scarica in pdf il testo della sentenza: cass. pen., sez. 3, sent. n. 43590-2022