RIFIUTI. Traffico illecito e definizione di “condotta abusiva”. Cassazione Penale n. 2842/2022.

Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 2842 del 25 gennaio 2022 (ud. del 18 novembre 2021)

Pres. Andreazza Est. Reynaud

Ecodelitti. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti profitto e concorso nel reato. Art. 452-quaterdecies c.p. .

Ai fini della configurabilità del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., il profitto – che può consistere non soltanto in un ricavo patrimoniale, ma anche nel vantaggio conseguente dalla mera riduzione dei costi aziendali o nel rafforzamento di una posizione all’interno dell’azienda – è ingiusto qualora discenda da una condotta abusiva che, oltre ad essere anticoncorrenziale, può anche essere produttiva di conseguenze negative, in termini di pericolo o di danno, per la integrità dell’ambiente, impedendo il controllo da parte dei soggetti preposti sull’intera filiera dei rifiuti. In caso di concorso, la responsabilità sussiste anche in capo al concorrente che di per sé non partecipi (o vi partecipi in misura anche minimale) ai (maggiori) profitti illeciti dei correi di cui egli sia comunque consapevole.

 

Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 2842 del 25 gennaio 2022 (ud. del 18 novembre 2021)

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6 agosto 2021, il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame proposta da OMISSIS avverso l’ordinanza con cui il g.i.p. gli aveva applicato le misure cautelari del divieto di dimora e del divieto di esercizio dell’attività di scarico e carico rifiuti e di attività d’impresa e di esercizio d’uffici direttivi di persone giuridiche nel settore dei rifiuti per la durata di mesi dieci, in relazione al reato di cui all’art. 452 quaterdecies cod. pen.

2. Avverso l’ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, OMISSIS ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 125, 273 e 292 cod. proc. pen. e della citata norma incriminatrice, nonché vizio di motivazione, per essere stati ravvisati a suo carico gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di traffico illecito di rifiuti provvisoriamente ascritto anche a carico di tali OMISSIS. Il conferimento di rifiuti da costoro effettuato presso l’ecofrantoio gestito dalla società di cui il ricorrente era legale rappresentante rappresentava una quantità irrilevante nel contesto dell’impresa e non risultavano provati contatti e rapporti personali indicativi della condivisione del comune disegno illecito oggetto di provvisoria contestazione. Il provvedimento impugnato non consentiva di desumere da quali indizi gravi fosse stata affermata la consapevolezza del ricorrente di partecipare al traffico illecito di rifiuti contestato ai OMISSIS, essendogli state addebitate mere “disattenzioni” poste in essere presso l’impianto di molitura, quando egli neppure era presente. Inoltre, si erano illogicamente valorizzati: l’analogia con una vicenda oggetto di altro procedimento; la possibilità di stampare scontrini di pesa da un computer non collegato all’apparecchiatura; l’accertamento compiuto in una sola occasione per stimare, soltanto in base al volume dei carichi, la quantificazione dei rifiuti contestati come illecitamente conferiti; il superamento dei limiti dell’autorizzazione rilasciata ai OMISSIS, laddove il ricorrente era autorizzato a ricevere presso l’impianto da lui gestito 3.000 tonnellate giornaliere di quella tipologia di rifiuti. Non era stato argomentato, da ultimo, quale fosse l’ingiusto profitto in capo al ricorrente o alla società di cui era legale rappresentante.

3. Con il secondo motivo di ricorso si lamentano violazione della legge processuale e sostanziale e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari benché il quantitativo di rifiuti individuato dagli inquirenti come illecitamente smaltiti presso la società dell’imputato, che aveva elevato volume d’affari, rappresentasse circa l’1% del materiale dalla stessa trattato. L’ordinanza impugnata aveva ancorato la sussistenza delle esigenze cautelari ad una ritenuta gravità del fatto del tutto avulsa dalla condotta del ricorrente, dagli accertamenti in ordine alla tipologia del materiale conferito presso la società da lui rappresentata, dall’assenza di contatti e frequentazioni attuali tra il medesimo ed i OMISSIS.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato.

In diritto va premesso che, secondo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (già previsto dall’art. 260, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e oggi inserito nel codice penale all’art. 452-quaterdecies) è reato abituale, che si perfeziona soltanto attraverso la realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie, finalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto, con la necessaria predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali, che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo (Sez. 3, n. 52838 del 14/07/2016, Serrao e aa., Rv. 268920) ed il requisito dell’ingiusto profitto non deriva dall’esercizio abusivo dell’attività di gestione dei rifiuti, bensì dalla condotta continuativa ed organizzata dei rifiuti finalizzata a conseguire vantaggi (risparmi di spesa e maggiori margini di guadagno) altrimenti non dovuti (Sez. 3, n. 35568 del 30/05/2017, Savoia, Rv. 271138). Il requisito dell’abusività della gestione, d’altro canto, deve essere interpretato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie, quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico d’ingiusto profitto. Ne consegue che la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito determinante per la configurazione del delitto che, da un lato, può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall’attività autorizzata; dall’altro, può risultare insussistente, quando la carenza dell’autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico (Sez. 3, n. 44449 del 15/10/2013, Ghidoli, Rv. 258326).

2. L’ordinanza impugnata dà motivatamente atto degli elementi indiziari di prova acquisiti, che hanno consentito di individuare – in assoluta conformità ai caratteri del reato ipotizzato, quali fissati dalla giurisprudenza sopra richiamata – un’abituale attività di raccolta, messa in riserva, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali effettuata, in modo organizzato, dall’impresa individuale OMISSIS di OMISSIS, in parte in assenza di autorizzazione (quanto alla messa in riserva) e in parte in violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione posseduta (che consentiva la raccolta ed il trasporto di quella specie di rifiuti per un quantitativo non superiore a 3.000 tonnellate annue). Gli indizi – gravi, precisi e concordanti – acquisiti nel corso delle indagini riassunte nell’ordinanza hanno dimostrato come, nel ristretto arco temporale monitorato di circa 40 giorni, l’impresa avesse raccolto, messo in riserva, trasportato e smaltito presso la OMISSIS Srl (società di cui OMISSIS era legale rappresentante) un quantitativo di rifiuti pari all’incirca ad una tonnellata e mezza. Al fine di non “esaurire” il quantitativo massimo di rifiuti annui per cui era stata rilasciata autorizzazione alla raccolta ed al trasporto, i OMISSIS non compilavano i F.I.R. (ovvero saltuariamente li compilavano per quantitativi di rifiuti inferiori a quelli effettivi) e la OMISSIS Srl li riceveva illecitamente, senza provvedere alla pesatura, ovvero dando atto di quantità inferiori. Di qui la ritenuta sussistenza della gravità indiziaria circa il concorso nell’attività illecita di OMISSIS e la non illogica valorizzazione della riscontrata possibilità, presso il front office della OMISSIS, di emettere scontrini e documenti di peso identici a quelli “ufficiali” da computer non collegati all’apparecchiatura di pesatura.

Anche in relazione all’allestimento di questa strumentazione – parallela a quella ufficiale – e della frequenza e sistematicità (quasi quotidiana, annota l’ordinanza) degli illeciti smaltimenti di rifiuti effettuata dai OMISSIS, doveva ritenersi dimostrata la consapevolezza del legale rappresentante della società circa il traffico abusivo oggetto di indagine, a cui egli partecipava nella parte finale, come non illogicamente hanno chiosato i giudici del merito cautelare.

3. Le doglianze rassegnate in ricorso circa la pretesa illogicità della motivazione sulla ricostruzione degli indizi operata nel provvedimento impugnato rappresentano la mera reiterazione di quelle proposte con il gravame cautelare, a cui l’ordinanza (pagg. 7-10) ha dato adeguate risposte che si sottraggono a censure in questa sede.

Si deve soltanto aggiungere, con riguardo al contestato dolo specifico di ingiusto profitto, che, al di là del profilo circa la riduzione dei costi della OMISSIS Srl affermato nell’ordinanza, è comunque sufficiente il dettagliato accertamento (pag. 6) dell’ingiusto profitto che il contestato traffico illecito assicurava ai OMISSIS e che il ricorrente non allega di aver ignorato. Trattandosi, di fatti, di reato concorsuale, la responsabilità sussiste anche in capo al concorrente che di per sé non partecipi (o vi partecipi in misura anche minimale) ai (maggiori) profitti illeciti dei correi di cui egli sia comunque consapevole, sicché – diversamente da quanto opinato in ricorso – la compartecipazione del OMISSIS non può essere esclusa in base al rilievo che non sarebbe stato provato un (significativo) ingiusto profitto tratto da lui personalmente o dalla OMISSIS Srl. (per analoghi principi affermati nel caso dei reati contro il patrimonio, nella specie la truffa, cfr. Sez. 2, n. 13501 del 17/10/2000, Meoli, Rv. 217626). Dev’essere, del resto, richiamato il condivisibile principio giusta il quale, ai fini della configurabilità del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., il profitto – che può consistere non soltanto in un ricavo patrimoniale, ma anche nel vantaggio conseguente dalla mera riduzione dei costi aziendali o nel rafforzamento di una posizione all’interno dell’azienda – è ingiusto qualora discenda da una condotta abusiva che, oltre ad essere anticoncorrenziale, può anche essere produttiva di conseguenze negative, in termini di pericolo o di danno, per la integrità dell’ambiente, impedendo il controllo da parte dei soggetti preposti sull’intera filiera dei rifiuti (Sez. 3, n. 16056 del 28/02/2019, Berlingieri, Rv. 275399), ciò che si è all’evidenza realizzato nel caso di specie, anche con riguardo all’illecita attività finale di ricevimento effettuata dalla società di cui l’imputato era legale rappresentante.

4. Il secondo motivo è del pari inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, avendo l’ordinanza attestato come – al di là del rilievo sulla possibile contaminazione dei rifiuti illecitamente smaltiti – l’attività di traffico illecito fosse in corso ancora alla data dell’11 giugno 2021, nonostante i controlli di polizia in precedenza effettuati, donde l’assoluta logicità del rilievo giusta il quale il ricorrente ha pervicacemente proseguito nello svolgimento dell’attività criminosa, con la conseguente evidente sussistenza di concrete ed attuali esigenze cautelari (peraltro soddisfatte con l’applicazione di misure assolutamente proporzionate alla gravità del fatto). A fronte della prosecuzione della consumazione del reato abituale è del tutto irrilevante che il ricorrente svolgesse, con la sua società, anche attività lecita e/o che quest’ultima fosse prevalente rispetto a quella illegale.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., oltre all’onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 18 novembre 2021.

Scarica in pdf il testo della sentenza: cass. pen., sez. 3, sent. n. 2842-2022

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