Ecodelitti. Bonifica, compromissione delle acque e differenza tra l’art. 452 bis e l’art. 452 quater c.p. .Cassazione Penale n. 29417/2019.

Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 29417 del 5 luglio 2019 (udienza dell’11 gennaio 2019)
Pres. Cervadoro, Est. Noviello

Ecoreati. Inquinamento ambientale. Bonifica. Compromissione delle acque. Delitto di inquinamento ambientale. Delitto di disastro ambientale. Differenza tra i reati.  Art. 452 bis c.p. . Art. 452 quater c.p. .
L’art. 452 bis cod. pen. punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. L’art. 452-quinquies cod. pen. prevede una pena minore per i fatti di inquinamento e disastro ambientale causati per colpa ed una ulteriore diminuzione nel caso in cui dalle condotte descritte al primo comma derivi il pericolo di inquinamento o disastro. Con riguardo al requisito della «abusività» della condotta, si è sostenuto che è abusiva sia quella realizzata in mancanza di prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, sia quella compiuta in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale – ovvero di prescrizioni amministrative (cfr. Sez. 3, n. 46170 del 21/09/2016 Rv. 268060 – 01 Simonelli; Sez. 3, n. 10515 del 27/10/2016, Sorvillo, Rv. 269274; Sez. 3, n. 28732 del 27/04/2018 Rv. 273565 – 01 Melillo).

Quanto ai concetti di «compromissione» e «deterioramento», essi consistono in un’alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema, caratterizzata rispettivamente da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell’ecosistema medesimi o da una condizione di squilibrio “strutturale”, connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi; chiarendosi, peraltro, che non assume rilievo l’eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale di cui all’art. 452-quater cod. pen. (Sez. 3, n. 46170 del 21/9/2016, Simonelli, cit.; Sez. 3, n. 28732 del 27/04/2018 Rv. 273565 – 01 Melillo cit. ).
Fino a quando tale irreversibilità eventualmente non si verifichi, le condotte poste in essere successivamente all’iniziale “deterioramento” o “compromissione” del bene non costituiscono “post factum” non punibile, ma integrano singoli atti di un’unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione del reato (Sez. 3, n. 10515 del 27/10/2016, Sorvillo cit.).
Il requisito della significatività denota poi incisività e rilevanza della compromissione o deterioramento, mentre deve reputarsi «misurabile» ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile. L’assenza di espliciti riferimenti a limiti imposti da specifiche disposizioni o a particolari metodiche di analisi consente di escludere l’esistenza di un vincolo assoluto per l’interprete correlato a parametri imposti dalla disciplina di settore, il cui superamento, non implica necessariamente una situazione di danno o di pericolo per l’ambiente, potendosi presentare d’altra parte casi in cui, pur in assenza di limiti imposti normativamente, tale situazione sia di macroscopica evidenza o, comunque, concretamente accertabile (Sez. 3, n. 46170 del 21/9/2016, Simonelli, cit.). Sul piano poi del fumus del sequestro preventivo è sufficiente accertare il deterioramento significativo o la compromissione come altamente probabili (Sez. 3, n. 52436 del 06/07/2017 Rv. 272842 – 01 Campione).

 

 

Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 29417 del 5 luglio 2019 (udienza dell’11 gennaio 2019)

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Potenza, sezione del riesame, veniva adito ai sensi dell’art. 322 bis cod. proc. pen., in data 20 luglio 2018, dal PM del medesimo Tribunale per l’annullamento della ordinanza emessa in data 16.7.2018 dal G.i.p. presso il tribunale di Potenza, con la quale era stato disposto il sequestro preventivo «dei sistemi costituenti la struttura della Mise, attuata a seguito di uno sversamento di inquinanti del marzo 2009, previa nomina quale custode e amministratore degli stessi del funzionario tecnico responsabile per il loro funzionamento e la relativa manutenzione – che dovrà provvedere a relazionare mensilmente sulla situazione di tali sistemi, sugli interventi effettuati e su quelli da effettuarsi, sugli esiti delle attività di monitoraggio svolte sulle eventuali resistenze e/o indisponibilità della Rendina Ambiente (anche relative alla volontà di farsi carico dei costi degli interventi necessari) a collaborare nella gestione dei citati profili – onde garantire la prosecuzione del funzionamento di tali Sistemi e l’attivazione/segnalazione dei necessari interventi idonei a migliorarne il funzionamento e ad evitare ulteriori diffusioni di contaminanti».
2. Il PM aveva in realtà richiesto il  sequestro preventivo del termodistruttore di Rendina Ambiente Srl (ex Fenice Ambiente) sito in S. Nicola di Melfi, con prescrizione, ai fini dell’esercizio dello stabilimento stesso, «della predisposizione di un progetto di bonifica adeguato che tenga conto dell’estensione della contaminazione e che ne indaghi le cause ai fini della loro eliminazione e l’attuazione dello stesso».
3. Tanto in relazione alla incolpazione provvisoria inerente il delitto di cui agli artt. 40 comma 2 cod. pen. 452 bis cod. pen. a carico di Alifano Luca in quanto «quale amministratore delegato di Rendina Ambiente s.r.l. dall’1.7.2015 […] delegato anche per le problematiche ambientali inerenti all’impianto di termovalorizzazione di Melfi in tale veste obbligato ai sensi dell’art. 242 del d. lgs. 152/06 quale Responsabile dell’inquinamento ad effettuare la bonifica delle zone interessate dalla contaminazione delle acque di falda sotterranee comunicata il 12 marzo 2009 da Fenice S.p.a. omettendo di provvedere alla bonifica, in particolare non predisponendo un modello concettuale di bonifica adeguato che tenesse conto che le misure di messa in sicurezza adottate, in particolare la barriera idraulica realizzata lungo il confine di valle del sito (cd. serie 100) erano state inefficaci in quanto vi era stata la diffusione di inquinanti all’esterno del sito di Fenice Ambiente in tre aree circostanti una posta ad Ovest relativa allo stabilimento Snowstorm srl […] una posta a Nord, relativa allo stabilimento FCA di Melfi S.p.A. ed una posta a sud; nonché la contaminazione dell’acqua industriale e dell’acqua destinata al consumo umano prelevata all’ingresso degli stabilimenti di Rendina Ambiente s.r.l. e di  Snowstorm srl concorreva a determinare la grave compromissione del bene acque sotterranee nelle aree circostanti il sito di Rendina Ambiente nonché la compromissione delle acque potabili fornite dal Consorzio Asi di Potenza agli stabilimenti Rendina Ambiente srl e Snowstorm srl in quanto con tale condotta omissiva determinava il protrarsi della compromissione del bene ambientale già maturata e determinava l’ulteriore aggravamento della stessa…..». Segue l’indicazione presso i tre siti suindicati esterni a quello di Rendina Ambiente e presso l’acqua industriale e potabile prelevata all’ingresso dello stabilimento Fenice Ambiente ovvero della Rendina Ambente, dei valori di contaminazione rinvenuti. Con condotta perdurante;
– e in relazione alla fattispecie di cui all’art. 5 lett. a) del d. lgs. n. 231/2001 e art. 25 – undecies comma 1 lett. a) del d. lgs. n.  231/2001 in relazione al reato ex art. 40, 452 bis cod. pen. di cui sopra, capo 1), commesso da Alifano luca dall’1.5.2015 e con condotta perdurante nell’interesse e a vantaggio di Rendina Ambiente s.r.l., ed in particolare con la finalità di massimizzare il profitto e di ottenere un risparmio di costi nella specie evitando i costi derivanti dalla bonifica delle acque risultate contaminate descritte al capo 1).
4. A fronte della diversa determinazione del gip in ordine al contenuto della misura cautelare del sequestro preventivo disposto dal medesimo, come sopra riportata, il PM aveva proposto appello chiedendo la riforma dell’impugnata ordinanza e «per l’effetto che l’adito Tribunale disponesse il sequestro preventivo del termovalorizzatore di Rendina Ambiente srl (ex Fenice Ambiente) sito in san Nicola di Melfi, prescrivendo ai fini dell’esercizio dello stabilimento la predisposizione di un progetto di bonifica adeguato che tenesse conto dell’estensione della contaminazione e che ne indagasse le cause ai fini della loro eliminazione». Sosteneva la richiesta allegando una consulenza tecnica e richiamandola nella parte in cui attestava l’accertamento dell’estensione della contaminazione nei siti esterni suindicati, dedotta dal rilievo per cui i contaminanti ivi rinvenuti erano da qualificarsi come il tracciante della diffusione dell’inquinamento con necessità di un nuovo «modello concettuale» di bonifica riguardante anche l’area esterna al sito di Rendina Ambiente. Con conseguente compito, secondo il PM, di Rendina Ambiente, di svolgere un’indagine sulla diffusione della contaminazione e sulle sue cause, così tradotto nella prescrizione richiesta, in uno con il sequestro del termovalorizzatore sopra citato. Il sequestro richiesto avrebbe consentito, secondo il PM, la prosecuzione dell’attività industriale e la predisposizione di un serio progetto di bonifica basato su analisi conosciute da Rendina Ambiente.
5. Con ordinanza del 2 agosto del 2018, il Tribunale rigettava l’appello proposto dal P.M. In sintesi il tribunale rilevava: 1) che Rendina Ambiente era subentrata a Fenice Ambiente s.r.l., quale società che gestisce nell’area industriale del Comune di Melfi un impianto di termodistruzione e che la struttura denominata MISE era stata disposta da Fenice Ambiente s.r.l. in ragione di un’accertata contaminazione di acque sotterranee nel 2009, con superamento di valori di CSC; 2)  Fenice Ambiente attivava la messa in sicurezza di emergenza installando in nove piezometri esistenti elettropompe sommerse per l’emungimento di acque di falda e, successivamente, si procedeva alla costruzione di una nuova rete di monitoraggio delle acque sotterranee comprendente oltre ai predetti nove piezometri anche una barriera idraulica, volta ad impedire ogni ulteriore contaminazione al di fuori dell’area dell’impianto, così proseguendosi l’attività di messa in sicurezza di emergenza (cd. MISE) con sospensione del procedimento relativo all’approvazione del piano di caratterizzazione; 3) sulla scorta di risultanze peritali il Pubblico Ministero chiedeva – oltre all’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per Alifano Luca, amministratore delegato della Rendina – il sequestro preventivo dell’impianto nei termini suesposti, ritenendo che fosse stata dimostrata l’inidoneità e/insufficienza degli interventi di MISE realizzati rispetto al contenimento degli inquinanti, atteso che vi era stata la diffusione di inquinanti all’esterno del sito di Fenice Ambiente in tre aree circostanti, nonché la contaminazione dell’acqua industriale e dell’acqua destinata ai consumo umano prelevata all’ingresso degli stabilimenti di Rendina Ambiente s.r.l. e di altra società denominata Snowstorm s.r.l.
Operata tale premessa, il Tribunale perveniva alle citate determinazioni di rigetto sulla base delle seguenti considerazioni. In via preliminare osservava come quand’anche fosse stato rinvenibile il fumus commissi delicti ed il periculum – nelle successive pagine poi esclusi – la misura nei termini richiesti avrebbe tradito le finalità proprie del tipo di sequestro richiesto, connotandosi per finalità esplorative piuttosto che impeditive in quanto teso a ricercare la causalità naturalistica della contaminazione con invasione di campo della PA e senza inibizione della finalità inquinante. Quindi, esaminando i presupposti del sequestro richiesto, osservava che il Pm non aveva ricostruito – come rilevato dallo stesso Gip – un quadro preciso circa la provenienza e le vie di diffusione dei contaminanti presenti nei terreni e nelle acque considerate, né sarebbe emersa prova che la loro diffusione derivasse da ulteriori sversamenti collegati al funzionamento dell’impianto di cui si chiedeva il sequestro ovvero a malfunzionamenti/rotture/inadeguatezze degli impianti di recupero e trasferimento delle acque inquinate tramite i sistemi della barriera di protezione di cui al MISE. Cosicchè sempre il Gip aveva rilevato la necessità di ulteriori indagini al fine di ricostruire ed individuare i punti precisi di diffusione dei contaminanti e di vettori di diffusione degli stessi, con conseguente rilievo di tale esigenza anche per le PA competenti, le quali ai sensi dell’art. 244 d. lgs. n. 152/06 – come soggetti legittimati all’imposizione di oneri in tema di bonifica di siti contaminati – una volta accertata la presenza di contaminazioni superiori ai valori delle CSC, devono svolgere indagini volte a identificare il responsabile dell’evento di superamento prima di diffidarlo a provvedere con ordinanza motivata. Così evidenziando alfine l’assenza di validi elementi circa l’esistenza di un rapporto causa/effetto tra l’attività del termovalorizzatore di Rendina Ambiente e la diffusione dei contaminanti nei siti esterni all’area di pertinenza dello stesso e, in ultima analisi, la mancanza del fumus del reato presupposto ai sensi della L. 231/01, ex art. 40 cpv. c.p. e 452 bis c.p.
5. Nel ribadire tale assunto il Tribunale ha in particolare rilevato – anche tenuto conto dell’illecito provvisoriamente contestato a Rendina Ambiente ex L. 231/01 – la necessità di una verifica della sussistenza del fumus del reato presupposto e quindi dell’omissione di un obbligo di attivarsi da parte dell’amministratore delegato della Rendina Ambiente, Alfano. Ha quindi evidenziato l’assenza di un tale obbligo, sia perché il mancato completamento della procedura di determinazione dell’attività di bonifica e, quindi, la sua realizzazione, invocata nel capo di incolpazione confezionato dal Pm sarebbe dipesa da cause estranee al predetto amministratore, sia per il ragionevole affidamento dallo stesso riposto nel buon funzionamento della barriera MISE alla luce  di una consulenza di un CT del P.M., Fracassi, già riportata in una sentenza del Tribunale di Potenza passata in giudicato e secondo il quale «gli interventi di messa in sicurezza di Fenice sono risultati idonei ad impedire la diffusione dell’inquinamento all’ esterno del sito», sia per la mancata conoscenza anche soltanto delle cause più probabili del riscontrato inquinamento, la cui ricerca consenta di delineare in concreto il tipo di attività impeditiva richiedibile. Lo stesso tribunale ha alfine ribadito l’assenza del raggiungimento di un significativo margine di probabilità per cui l’inquinamento riscontrato possa essere riconducibile all’attività del termovalorizzatore, a tal fine nuovamente richiamando i passaggi motivazionali adottati dal Gip e sopra sintetizzati.
A sostegno di tali ultime considerazioni ha poi evidenziato, richiamando emergenze d’indagine e/o dati proposti dalla difesa e condivisi dal giudice cautelare, come i valori di contaminanti rinvenuti in aree esterne a quella dell’impianto della Rendina s.r.l. o sulle acque considerate non potessero chiaramente ricondursi a cause riconducibili al funzionamento del termovalorizzatore.
6. Va aggiunto che il Tribunale di Potenza, sezione del riesame, veniva adito altresì ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., in data 24 luglio 2018, nell’interesse di Alifano Luca per il riesame dell’ordinanza emessa in data 16.7.2018 dal G.i.p. del tribunale di Potenza, con la quale era stata applicata all’istante la misura cautelare del divieto di dimora nel territorio della regione Basilicata, con divieto di allontanamento domiciliare ex art. 283 comma 4 cod. proc. pen. All’esito della camera di consiglio il tribunale ha annullato l’ordinanza impugnata e revocato la misura cautelare personale applicata, ribadendo a sostegno della decisione argomentazioni già svolte con l’ordinanza precedentemente illustrata. In particolare ha escluso la sussistenza di un grave quadro cautelare inerente il  reato contestato e quindi l’omissione di un obbligo di attivarsi da parte dell’amministratore delegato della Rendina Ambiente, Alfano. Ha evidenziato l’assenza di un tale obbligo, sia perché il mancato completamento della procedura di determinazione dell’attività di bonifica e, quindi, la sua realizzazione, invocata nel capo di incolpazione sarebbe dipesa da cause estranee al predetto amministratore, sia per il ragionevole affidamento dallo stesso riposto nel buon funzionamento della barriera MISE alla luce anche  di una consulenza di un CT del P.M., Fracassi, già riportata in una sentenza del Tribunale di Potenza passata in giudicato e secondo il quale «gli interventi di messa in sicurezza di Fenice sono risultati idonei ad impedire la diffusione dell’inquinamento all’ esterno del sito», sia per la mancata conoscenza anche soltanto delle cause più probabili del riscontrato inquinamento, la cui ricerca consenta di delineare in concreto il tipo di attività impeditiva richiedibile. Lo stesso tribunale ha alfine ribadito l’assenza del raggiungimento di un significativo margine di probabilità per cui l’inquinamento riscontrato possa essere riconducibile all’attività del termovalorizzatore, a tal fine nuovamente richiamando i passaggi motivazionali adottati dal Gip e sopra sintetizzati.
A sostegno di tali ultime considerazioni ha poi evidenziato, richiamando emergenze d’indagine e/o dati proposti dalla difesa e condivisi dal giudice cautelare, come i valori di contaminanti rinvenuti in aree esterne a quella dell’impianto della Rendina s.r.l. o sulle acque considerate non potessero chiaramente ricondursi a cause riconducibili al funzionamento del termovalorizzatore.
7. Avverso le predette due ordinanze – trattate unitariamente in questa sede stante l’omogeneità delle questioni emergenti – propone due distinti ricorsi il PM presso il Tribunale di potenza. Solleva con il ricorso proposto contro l’ordinanza di rigetto dell’appello tre motivi di impugnazione e con l’altro ricorso due motivi di impugnazione.
8. Quanto al ricorso proposto contro l’ordinanza di rigetto dell’appello del P.M., il ricorrente con il primo deduce la violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. con riferimento all’art. 40 cpv. c.p. e 242 d. lgs. n. 152/06 osservando come l’obbligo di attivarsi con attività di bonifica ascritto all’amministrazione della Rendina s.r.l. derivasse dal suo dovere di tenere in considerazione i risultati delle analisi effettuate negli anni successivi al 2009 e al 2013 (anno della sentenza del Tar richiamata dal Tribunale, tra gli altri motivi, per suffragare la tesi della non esigibilità dell’obbligo di attivazione prospettato dal PM), che avrebbero evidenziato una diffusione di quei contaminanti già oggetto della comunicazione di Fenice ex art. 242 del d. lgs. n. 152/06 nel 2009 al di fuori del sito di Fenice stessa, poi passato a Rendina s.r.l. Così da imporre all’Alifano Luca il dovere di presentare un modello concettuale di bonifica che tenesse conto della progressiva estensione dei contaminanti risalenti all’evento denunciato nel 2009.
9. Con il secondo motivo ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione in ordine al nesso di causalità, osservando come il tribunale non abbia rilevato che l’incolpazione attiene non alla gestone del termovalorizzatore come causa della contaminazione nei siti esterni, bensì consiste nell’aggravamento da parte dell’Alifano della situazione di contaminazione originata dall’evento contaminante comunicato nel 2009, con una condotta volutamente e gravemente omissiva tenuta a fronte di molteplici dati rappresentati dal Pm come concordanti circa l’estensione dell’inquinamento ad altre aree e matrici ambientali rispetto al sito di Fenice (ovvero Rendina) ed all’area immediatamente prospiciente allo stesso. Contesta altresì, sempre sul piano della logicità, l’analisi operata dal tribunale in ordine agli esiti di indagine – comprensivi della consulenza – e ai dati offerti dalla difesa, riguardanti i contaminanti presenti nelle aree e matrici esaminati e la loro riconducibilità alla contaminazione del 2009, anche sotto l’aspetto della omissione o travisamento di importanti passaggi argomentativi del CT.
10. Con il terzo motivo ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione in punto di idoneità della misura cautelare reale richiesta ancora una volta sul rilievo, già sopra esposto, della mancata comprensione da parte del tribunale della circostanza per cui l’incolpazione provvisoria non attiene alla gestione del termovalorizzatore come causa della contaminazione nei siti esterni, bensì all’aggravamento della situazione di inquinamento originata dall’evento contaminante comunicato nel 2009, con una condotta volutamente e gravemente omissiva. Cosicchè, anche alla luce del ribadito avvenuto accertamento del nesso di causalità tra la contaminazione del 2009 e quella di siti e matrici ulteriori esaminate, secondo il PM  è adeguata la misura richiesta, diretta ad evitare tale progressiva diffusione della contaminazione, individuata nel sequestro preventivo del termodistruttore con facoltà di esercizio dell’impianto subordinata alla prescrizione di predisporre un adeguato modello concettuale funzionale ad un’effettiva bonifica della contaminazione estesa.
11. Quanto al secondo ricorso suindicato si articola in due motivi sostanzialmente corrispondenti ai primi due motivi dedotti con il ricorso sopra già sintetizzato, cosicchè è sufficiente rinviare alla illustrazione precedentemente formulata in ordine ai primi due motivi sopra esposti.
12. Hanno presentato memoria i difensori di Rendina Ambiente s.rl. e di Alifano Luca, sostenendo con ampia ed articolate argomentazioni la validità delle ordinanze impugnate.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente si rileva la tempestività dei ricorsi proposti: l’ordinanza emessa in materia cautelare reale è stata oggetto di avviso di deposito comunicato in data 13 settembre 2018 all’Ufficio del ricorrente, il quale ha tempestivamente depositato il ricorso il 24 settembre 2018, alla luce del termine ordinario di 15 giorni previsto per la presentazione dell’atto di impugnazione di provvedimenti in materia di misure reali ai sensi degli artt. 325 comma 1 e 585 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. Egualmente tempestivo è il ricorso proposto contro l’ordinanza di annullamento e revoca della misura del divieto di dimora applicata ad Alifano Luca, atteso che il termine ultimo di presentazione deve ritenersi coincidente con il 24 settembre 2018, stante la scadenza del decimo giorno di cui all’art. 311 cod. proc. pen. in data festiva domenicale, del 23.9.2018.
2. Occorre esaminare innanzitutto il ricorso proposto contro l’ordinanza di rigetto dell’appello del PM. Esso è infondato nei termini di seguito specificati. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 – 01 Napoli).
3. Consegue che in via preliminare devono essere valutati innanzitutto il secondo e terzo motivo di impugnazione: essi sono incentrati sulla contestazione, in termini di manifesta illogicità, della lettura operata dal tribunale degli elementi disponibili, ritenuta effettuata attraverso una diversa rappresentazione del reale significato dei medesimi. Oltre a censurare sempre in termini di pura illogicità il rilievo del tribunale circa la violazione della finalità propria del sequestro preventivo richiesto ed il giudizio di inidoneità a fronteggiare il prospettato periculum.  Da ciò consegue, per il principio riportato in premessa, l’inammissibilità di entrambe le deduzioni.
4. Quanto invece al primo motivo dedotto, relativo al prospettato vizio di violazione di legge con riguardo alla questione dell’omesso impedimento della propagazione della contaminazione già accertata nel 2009, valutato in rapporto alla commissione del reato, anche presupposto, ex d. lgs. n. 231/01, di cui all’art. 452 bis cod. pen., occorre operare una previa analisi del medesimo.
4.1. Introdotto con la legge 22 maggio 2015 n. 68, l’art. 452 bis cod. pen. punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. L’art. 452-quinquies cod. pen. prevede una pena minore per i fatti di inquinamento e disastro ambientale causati per colpa ed una ulteriore diminuzione nel caso in cui dalle condotte descritte al primo comma derivi il pericolo di inquinamento o disastro. Con riguardo al requisito della «abusività» della condotta, si è sostenuto che è abusiva sia quella realizzata in mancanza di prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, sia quella compiuta in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale – ovvero di prescrizioni amministrative (cfr. Sez. 3, n. 46170 del 21/09/2016 Rv. 268060 – 01 Simonelli; Sez. 3, n. 10515 del 27/10/2016, Sorvillo, Rv. 269274; Sez. 3, n. 28732 del 27/04/2018 Rv. 273565 – 01 Melillo)
Considerando le astratte analogie con il caso in esame, è utile poi segnalare che l’abusività della condotta è stata individuata tra l’altro nell’inosservanza delle prescrizioni imposte in un progetto di bonifica (Sez. 3, n. 46170 del 21/9/2016, P.M. in proc. Simonelli, cit.).
Quanto ai concetti di «compromissione» e «deterioramento» di cui alla fattispecie in esame, essi consistono in un’alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema, caratterizzata rispettivamente da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell’ecosistema medesimi o da una condizione di squilibrio “strutturale”, connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi; chiarendosi, peraltro, che non assume rilievo l’eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale di cui all’art. 452-quater cod. pen. (Sez. 3, n. 46170 del 21/9/2016, Simonelli, cit.; Sez. 3, n. 28732 del 27/04/2018 Rv. 273565 – 01 Melillo cit. ).
Fino a quando tale irreversibilità eventualmente non si verifichi, le condotte poste in essere successivamente all’iniziale “deterioramento” o “compromissione” del bene non costituiscono “post factum” non punibile, ma integrano singoli atti di un’unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione del reato (Sez. 3, n. 10515 del 27/10/2016, Sorvillo cit.).
Il requisito della significatività denota poi incisività e rilevanza della compromissione o deterioramento, mentre deve reputarsi «misurabile» ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile. L’assenza di espliciti riferimenti a limiti imposti da specifiche disposizioni o a particolari metodiche di analisi consente di escludere l’esistenza di un vincolo assoluto per l’interprete correlato a parametri imposti dalla disciplina di settore, il cui superamento, non implica necessariamente una situazione di danno o di pericolo per l’ambiente, potendosi presentare d’altra parte casi in cui, pur in assenza di limiti imposti normativamente, tale situazione sia di macroscopica evidenza o, comunque, concretamente accertabile (Sez. 3, n. 46170 del 21/9/2016, Simonelli, cit.). Sul piano poi del fumus del sequestro preventivo è sufficiente accertare il deterioramento significativo o la compromissione come altamente probabili (Sez. 3, n. 52436 del 06/07/2017 Rv. 272842 – 01 Campione).
4.2. Nel caso di specie il dedotto vizio di inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 40 cod. pen. e 242 e ss. Dlgs 152/06, sub specie del mancato riconoscimento dell’obbligo di procedere alla bonifica «in particolare non predisponendo un modello concettuale di bonifica adeguato che tenesse conto che le misure di messa in sicurezza adottate […] erano state inefficaci», la cui omissione integrerebbe secondo il ricorrente il reato presupposto ex art. 452 bis cod. pen., presuppone un dato di fatto inequivoco – quale la comprovata estensione dell’inquinamento accertato nel 2009 ad altre aree e matrici ambientali rispetto al sito attualmente gestito da Rendina s.r.l.,  tale da imporre all’amministratore della stessa la predetta attività – che invece non risulta, alla luce dell’ordinanza impugnata, per nulla indiscusso e incontestato; tanto che l’assenza di un tale accertamento è stata esplicitamente rappresentata dal tribunale, con dovizia di dati congruamente raccordati e illustrati, tra le ragioni per le quali è pervenuto all’esclusione della sussistenza di un obbligo di garanzia in capo all’amministratore della Rendina e quindi del fumus del reato presupposto. In proposito il tribunale con l’articolata motivazione formulata ha mostrato di aver ben tenuto presente il principio per cui nel sequestro preventivo la verifica del giudice del riesame, ancorché non debba tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, deve, tuttavia, accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato; pertanto, ai fini dell’individuazione del “fumus commissi delicti”, non è sufficiente la mera “postulazione” dell’esistenza del reato, da parte del pubblico ministero, in quanto il giudice, nella motivazione dell’ordinanza, deve rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, in questo caso plurimi e variegati, che – eventualmente – dimostri indiziariamente la congruenza dell’ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale (Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014 Rv. 260921 – 01 Ciampani). Che del resto siano emersi plurimi dati non pienamente convergenti lo si desume anche dalla circostanza per cui lo stesso PM, nel contesto del motivo di impugnazione in esame ha cercato di rappresentare una diversa lettura degli esiti disponibili a tali fini, così prospettando alfine una rilettura del merito della questione, non ammissibile in questa sede. E’ noto infatti che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 Rv. 265482 – 01 Musso.).
4.3. Va aggiunto che, peraltro, è rimasta insuperata – alla luce anche della inammissibilità del terzo motivo di impugnazione ad essa dedicata – la questione relativa alla inadeguatezza funzionale della misura cautelare come richiesta dal PM. Consegue che – pur dovendosi prescindere in questa sede dall’analisi della singolarità di una richiesta di misura cautelare reale che pur riconoscendo, come dichiarato dal PM, l’estraneità della gestione del termodistruttore alla consumazione del reato, mira a sottoporlo a vincolo al fine di imporre, tramite altro strumento, la prescrizione, un’attività che non ne coinvolge il funzionamento – anche per tale motivo emerge l’infondatezza complessiva del ricorso, atteso che con esso alfine non si censurano tutti gli autonomi argomenti a sostegno della decisione impugnata.
6. Riguardo al secondo ricorso qui in esame, proposto contro l’ordinanza di annullamento di quella applicativa della misura cautelare personale applicata ad Alifano Luca (con revoca della stessa), deve innanzitutto rilevarsi come non operino in questo caso i limiti di proponibilità del ricorso dedotto in materia di misure cautelari reali e sopra esposti.
7. Il ricorso è infondato.
7.1. Quanto al primo motivo di impugnazione dedotto, corrispondente al primo motivo proposto con il precedente ricorso esaminato e, quindi, relativo anche esso alla deduzione del vizio erronea applicazione di norme di legge di cui agli artt. 40 cod. pen. e 242 e ss. d. lgs. 152/06, sub specie del mancato riconoscimento dell’obbligo di procedere alla bonifica «in particolare non predisponendo un modello concettuale di bonifica adeguato che tenesse conto che le misure di messa in sicurezza adottate […] erano state inefficaci», la cui omissione integrerebbe secondo il ricorrente il reato presupposto ex art. 452 bis cod. pen., devono ribadirsi le valutazioni in proposito già formulate e cui si rinvia. Cosicchè in sintesi, l’assenza di elementi tutti convergenti univocamente nella ricostruzione di una situazione di comprovata estensione dell’inquinamento accertato nel 2009 ad altre aree e matrici ambientali rispetto al sito attualmente gestito da Rendina s.r.l., tale da imporre all’amministratore della stessa la predetta attività, impedisce la rilevazione del vizio di legittimità indicato. Laddove, giova ribadirlo, le argomentazioni del ricorrente, a conferma di quanto sopra rilevato, si traducono nella personale rivalutazione di atti giurisdizionali ed  esiti di analisi, peraltro parziale a fronte dell’articolata motivazione del tribunale, che ha valorizzato a sostegno della sua tesi dati processuali, congruamente raccordati e illustrati, sia della difesa che dell’accusa, comprensivi anche di relazioni tecniche illustrative delle problematiche riguardanti la situazione di inquinamento, non necessariamente incidenti nel senso prospettato dall’accusa e tali da lasciare ancora inesplorati i profili di ricostruzione dell’inquinamento rilevato dal PM e dei nessi di causalità (peraltro ben verificabili con adeguati strumenti di accertamento tecnico e di ricerca della prova espletabili sulle aree o impianti di interesse). Tanto che, va sin d’ora osservato, il tribunale è giunto sostanzialmente e complessivamente a dedurre l’assenza di prova del collegamento causale tra il sito caratterizzato dall’originario inquinamento del 2009 ed il nuovo maggiore inquinamento riscontrato e non, come ritenuto dal ricorrente, semplicemente tra quest’ultimo ed il funzionamento del Termovalorizzatore. Così da condividere e richiamare le considerazioni del Gip laddove al riguardo ha evidenziato la mancanza di prova circa la provenienza dei rinvenuti contaminanti non solo dall’impianto di termovalorizzazione della Rendina ma anche da eventuali «malfunzionamenti/rotture/inadeguatezze/ degli impianti di recupero e trasferimento delle acque inquinate tramite i sistemi della MISE».
Consegue l’infondatezza del motivo.
7.2. Quanto al secondo motivo dedotto, si osserva che le considerazioni immediatamente da ultimo riportate e che si richiamano, sono conseguenti al riscontro da parte di questo collegio della intervenuta individuazione, sulla base dei dati emersi, ad opera del tribunale, di un quadro di incertezza e comunque non univoco e completo in funzione della ricostruzione dell’obbligo di garanzia (e del correlato nesso di causalità con la condotta ritenuta omessa), rinvenuto dal P.M. in capo all’Alifano; elaborazione operata secondo una rappresentazione lineare dei dati disponibili, siccome organicamente formulata ed in parte confermata dallo stesso ricorrente laddove, con affermazione peraltro a dir poco opinabile (trattandosi di attività ben esplicabile, ed utilmente, anche sul piano investigativo), rimette alla Rendina il compito, ritenuto esclusivo, di ricostruire, evidentemente in mancanza, le modalità e percorsi di diffusione dei contaminanti e, quindi, in ultima analisi, l’origine degli stessi. Tutto ciò porta ad escludere la fondatezza della censura esaminata. A fronte della predetta, congrua motivazione del tribunale, le censure dedotte si limitano a prospettare una diversa valutazione di dati disponibili, così da non lasciare emergere il dedotto vizio di motivazione nei termini di illogicità manifesta, necessaria perché possa assumere rilevanza in questa sede. Come noto infatti, l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (cfr. per tutte Sez. Unite, n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074 – 01 Petrella.). Anche quest’ultimo motivo risulta quindi infondato.
8. Consegue il rigetto di tutti i ricorsi.

P.Q.M.
Rigetta i ricorsi.
Così deciso il 11/01/2019.

Scarica in pdf il testo della sentenza: cass. pen., sez. 3, sent. n. 29417-2019