END OF WASTE: pubblicato il decreto ministeriale “carta e cartone”

In data 9 febbraio 2021 è stato pubblicato il d.m. 22 settembre 2020 n. 188 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2021), recante “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“.
Il nuovo decreto ministeriale si inserisce tra gli altri provvedimenti inerenti la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) in riferimento al disposto dell’art. 184-ter del d. lgs. n. 152/2006, andando ad arricchire la panoramica dei materiali e delle sostanze che, in presenza di determinati criteri specifici che soddisfino le prescrizioni normative, vengono sottratti alla disciplina sui rifiuti cessando di essere tali a seguito di un’operazione di recupero.
 Nel nuovo decreto ministeriale vengono definiti:
  • i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto;
  • i criteri del sistema di gestione;
  • le modalità di conservazione dei campioni prelevati;
  • i requisiti di qualità della carta e cartone recuperati (Allegato 1);
  • gli scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e cartone recuperati (Allegato 2);
  • il contenuto della dichiarazione di conformità (Allegato 3).

Di seguito il testo integrale del D.M. 22 settembre 2020 n. 188:

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 22 settembre 2020, n. 188

(G.U. 9 febbraio 2021 n. 33)

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il comma 2, il quale prevede che “i criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza, di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400” nonché il comma 3, come sostituito, da ultimo, dall’articolo 14-bis, comma 2, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128;

Visto il regolamento (Ce) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002;

Visto il regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006;

Visto il regolamento (Ue) n. 1272/2013 della Commissione del 6 dicembre 2013;

Vista la direttiva 93/42/Cee del Consiglio del 14 giugno 1993;

Vista la direttiva 2009/48/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009;

Visto l’articolo 40 della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264;

Considerato che esiste un mercato per la carta e cartone recuperati in ragione del fatto che gli stessi risultano comunemente oggetto di transazioni commerciali e possiedono un effettivo valore economico di scambio, che sussistono scopi specifici per i quali tali sostanze sono utilizzabili, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui al presente regolamento, e che i medesimi rispettano la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

Considerato che dall’istruttoria effettuata è emerso che la carta e cartone recuperati, che soddisfano i requisiti tecnici di cui al presente regolamento, non comportano impatti negativi complessivi sulla salute o sull’ambiente;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 maggio 2020;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota prot. 8795 del 21 maggio 2020, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione di cui all’articolo 5 della direttiva n. 2015/1535 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (codificazione) con nota prot. 37451 del 22 maggio 2020;

Adotta

il seguente regolamento:

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:

a) “rifiuti di carta e cartone”: rifiuti di carta e cartone, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi, provenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali;

b) “carta e cartone recuperati”: rifiuti di carta e cartone che hanno cessato di essere tali ai sensi del presente regolamento;

c) “lotto di carta e cartone recuperati”: un quantitativo di carta e cartone recuperati prodotti in un periodo di tempo definito, comunque non superiore a sei mesi, ed in condizioni operative uniformi. Il lotto di produzione non può essere in ogni caso superiore a 5.000 tonnellate;

d) “produttore di carta e cartone recuperati”: il gestore di un impianto autorizzato al recupero di rifiuti di carta e cartone (di seguito: impianto di recupero);

e) “dichiarazione di conformità”: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal produttore di carta e cartone recuperati attestante le caratteristiche di carta e cartone recuperati, di cui all’articolo 5;

f) “autorità competente”:

l’autorità che rilascia l’autorizzazione ai sensi del titolo III-bis della parte II o del titolo I, capo IV, della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero l’autorità destinataria della comunicazione di cui all’articolo 216 del medesimo decreto;

g) “componenti non cartacei”: i componenti così definiti dalla norma Uni En 643;

h) “materiali proibiti”: i materiali così definiti dalla norma Uni En 643, ad esclusione dei “rifiuti organici compresi alimenti”.

Articolo 3

Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

1. Ai fini dell’articolo 1 e ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’esito di operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma Uni En 643, i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come carta e cartone recuperati se risultano conformi ai requisiti tecnici di cui all’allegato 1.

Articolo 4

Scopi specifici di utilizzabilità

1. La carta e cartone recuperati sono utilizzabili per gli scopi specifici elencati nell’allegato 2.

Articolo 5

Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni

1. Il rispetto dei criteri di cui all’articolo 3, comma 1, è attestato dal produttore di carta e cartone recuperati tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all’allegato 3 e inviata, con una delle modalità di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all’autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

2. Il produttore di carta e cartone recuperati conserva la dichiarazione di conformità di cui al comma 1 presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

3. Ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 3, il produttore conserva per un anno presso l’impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un campione di carta e cartone recuperati prelevato secondo quanto previsto all’allegato 1, lettera b, e in conformità alla norma Uni 10802. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche di carta e cartone recuperati prelevati e da consentire la ripetizione delle analisi.

Articolo 6

Sistema di gestione

1. Il produttore di carta e cartone recuperati applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma Uni En Iso 9001 certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento. Il manuale della qualità deve essere comprensivo:

a) di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma Uni En 643;

b) del piano di campionamento.

2. Il periodo di conservazione del campione di cui all’articolo 5, comma 3, è ridotto a 6 mesi per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas) e per le imprese in possesso della certificazione ambientale Uni En Iso 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

3. Ai fini della riduzione di cui al comma 2, deve essere predisposta dal produttore apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:

a) il rispetto delle norme di cui al presente regolamento;

b) il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell’autorizzazione;

c) la revisione e il miglioramento del sistema di gestione.

Articolo 7

Norme transitorie e finali

1. Ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore di carta e cartone recuperati, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore dello stesso, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, indicando la corrispondente tipologia di cui all’allegato 1, suballegato 1, e la quantità massima correlata alla specifica attività di recupero riportata nell’allegato 4 del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, supplemento ordinario n. 72 o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi del titolo III-bis della parte II ovvero del titolo I, capo IV, della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Nelle more dell’adeguamento di cui al comma 1, i materiali che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati, per gli scopi specifici di cui all’articolo 4, se presentano caratteristiche conformi ai criteri di cui all’articolo 3, attestati mediante dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 5.

3. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 settembre 2020

ALLEGATO 1

(articolo 3)

a) Requisiti di qualità della carta e cartone recuperati

La carta e cartone recuperati devono risultare conformi ai requisiti indicati nella seguente tabella:

Parametri Unità di misura Valori limite
Materiali proibiti escluso i rifiuti organici e alimenti norma Uni En 643
Rifiuti organici compresi alimenti % in peso < 0,1
Componenti non cartacei % in peso norma Uni En 643

b) Verifiche sui rifiuti in ingresso di carta e cartone.

Per la produzione di carta e cartone recuperati sono ammessi i seguenti rifiuti:

a) 15 01 01 imballaggi di carta e cartone;

b) 15 01 05 imballaggi compositi;

c) 15 01 06 imballaggi in materiali misti;

d) 20 01 01 carta e cartone;

e) 19 12 01 carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali;

f) 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati, limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosica.

Non sono comunque ammessi:

g) rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato.

Il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso deve garantire il rispetto dei seguenti obblighi minimi:

accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;

esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso per accertare la presenza di eventuali contaminazioni da sostanze pericolose, ed adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio attraverso il campionamento e le analisi;

controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;

controlli supplementari, anche analitici, a campione ogniqualvolta l’analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità. Nel caso di controlli analitici tramite laboratorio accreditato su formaldeide e fenoli i limiti di riferimento sono i seguenti:

Parametri Unità di misura Valori limite
Formaldeide % in peso < 0,1
Fenolo % in peso < 0,1
Nonilfenoli (NP) % in peso < 0,1
Nonilfenolietossilati (NPE) % in peso < 0,1

pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;

stoccaggio dei rifiuti in area dedicata;

procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità;

quantificazione e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;

analisi merceologica da prevedere almeno con cadenza annuale nel piano di gestione qualità.

Fatti salvi gli obblighi minimi sopra elencati, si riporta una lista di misure specifiche minime da implementare:

1) lo scarico dei rifiuti di carta e cartone deve avvenire sotto il controllo di personale qualificato il quale:

a. provvede alla selezione dei rifiuti di carta e cartone che devono corrispondere a quanto elencato alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e f);

b. rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo ai rifiuti di carta e cartone, ossia qualsiasi rifiuto corrispondente a quanto elencato alla precedente lettera g);

2) i rifiuti di cui al punto 1.b) del presente allegato sono identificati e avviati ad operazioni di recupero diverse da quelle finalizzate alla produzione di carta e cartone recuperati ovvero a operazioni di smaltimento;

3) quando i rifiuti di carta e cartone sono depositati nell’area di messa in riserva, questa deve essere dedicata unicamente ed inequivocabilmente a tali rifiuti;

4) l’area di cui al punto 3 del presente allegato non deve permettere la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri rifiuti di diversa natura; a tal fine può risultare idoneo l’uso di muri di contenimento, new jersey, vasche di raccolta o distanze tali da evitare la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri tipi di rifiuti;

5) le successive fasi di movimentazione dei rifiuti di carta e cartone avviati alla produzione di carta e cartone recuperati avvengono in modo tale da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o con altri materiali estranei;

6) il personale addetto alla selezione, separazione e movimentazione dei rifiuti di carta e cartone è qualificato alle operazioni di cui ai punti precedenti (da 1 a 5) e riceve un addestramento idoneo.

c) Verifiche sulla carta e cartone recuperati

L’accertamento di conformità ai requisiti di cui alla lettera a) deve avvenire con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso.

L’accertamento dei requisiti di cui alla lettera a) deve essere effettuato da un organismo certificato secondo la norma Uni En 9001 e il prelievo dei campioni deve avvenire secondo le metodiche definite dalla norma Uni 10802.

ALLEGATO 2

(articolo 4)

Scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e cartone recuperati

La carta e cartone recuperati sono utilizzabili nella manifattura di carta e cartone ad opera dell’industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima.

ALLEGATO 3

(articolo 5)

Scarica in pdf il testo del provvedimento:

d.m. 22 settembre 2020 n. 188

Allegato 3 – dichiarazione di conformità