LE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE OPERATIVA DELLO STOCCAGGIO NEGLI IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI E PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI: La circolare del Ministero dell’Ambiente

Con la circolare n. 4064 del 15 marzo 2018, il Ministero dell’Ambiente ha emanato delle Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi.

Il documento è frutto delle necessità derivanti dalla recente proliferazione di episodi di incendi ad impianti di trattamento dei rifiuti, che questa volta hanno interessato particolarmente il Nord Italia.

Il vademecum riporta i seguenti punti salienti.

1. individuazione puntuale del contesto autorizzativo ed operativo delle varie attività di gestione dei rifiuti, delle autorità competenti al rilascio degli atti autorizzativi e delle autorità preposte ai controlli.

2. prestazione di garanzia finanziaria commisurata anche allo specifico rischio di incendio correlato alle tipologie di rifiuti autorizzati, oltre che alla capacità autorizzata ed alle tipologie di rifiuti stoccati.

3. rispondenza degli impianti di gestione dei rifiuti alle norme in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonchè alle norme generali di prevenzione incendi, con obbligo di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro ed adozione delle relative misure di prevenzione e protezione. Tale obbligo comporta la predisposizione, in caso di incendio, di azioni del piano di emergenza anche per rischi chimico-biologici.

 Vengono indicati 4 punti di prevenzione del rischio:

  • ottimizzazione delle misure organizzative e tecniche in ogni impianto di stoccaggio;
  • formazione adeguata del personale;
  • utilizzo di sistemi di monitoraggio e controllo;
  • adeguata manutenzione di aree, mezzi d’opera e impianti tecnologici e di protezione incend.

 Vengono inoltre indicati come criteri migliorativi e preventivi del rischio:

  • che i rischi e le tutele da predisporre dipendano dalla tipologia di rifiuto e di attività esercitata in ciascun impianto;
  • una migliore organizzazione della viabilità interna e degli spazi;
  • una migliore differenziazione delle aree di stoccaggio per categorie omogenee in relazione alla diversa natura delle sostanze eventualmente pericolose ;
  • una corretta modalità di stoccaggio dei rifiuti in base a natura solida o liquida;
  • contenimento dei rifiuti liquidi in serbatoi/contenitori a norma, in relazione alle proprietà fisico-chimiche e caratteristiche di pericolosità dei rifiuti;
  • etichettatura e dotazione di sistemi di sicurezza;
  • adeguata ventilazione degli ambienti, limitazione delle altezze dei cumuli e garanzia di rispetto delle quantità di rifiuti autorizzate in entrata al fine di prevenire autocombustioni, incendi o crolli;
  • formazione specifica del personale anche per i rischi antincendio;
  • supervisione di un direttore operativo con ruolo di controllo generale;
  • garanzia di funzionamento dell’impianto antincendio, con regolari controlli e monitoraggio continuo;
  • regolare manutenzione delle aree per gli stoccaggi e per il trattamento rifiuti.

Viene consigliato un limite temporale allo stoccaggio con conseguente invito a non procrastinare lo stoccaggio per evitare rischi di abbandono dei cumuli o aumento delle possibilità di innescare reazioni che modifichino la natura del rifiuto.

4. Individuazione dei requisiti tecnici e organizzativi obbligatori per tutti gli impianti di gestione dei rifiuti, e degli accorgimenti operativi per garantire le operazioni in sicurezza, che potranno differenziarsi in base alla tipologia di rifiuti e di trattamento. L’autorità competente detterà le prescrizioni in base alle valutazioni più appropriate inserite negli atti autorizzatori. Qualora vi siano casi di gestione in regime di autocertificazione, l’autorità competente adeguerà la modulistica da presentare all’istanza di inizio attività.

Gli impianti che effettuano gestione di rifiuti devono essere individuati in aree per insediamenti industriali ed artigianali, zone industriali o di servizi dismesse in accordo ai requisiti di compatibilità ambientale e in base alla disponibilità di un’adeguata rete viaria, e non devono essere ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili, comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e ss.mm.ii..

Gli impianti di gestione dei rifiuti devono possedere specifici requisiti di tipo tecnico- organizzativo, atti a garantire che le operazioni, con particolare riferimento a quelle di stoccaggio, avvengano nel rispetto delle misure di sicurezza.

La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti.

I lavoratori devono utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.

Le aree interne degli impianti di gestione rifiuti vanno distinte come segue:

  • area dotata di una struttura ad uso ufficio per gli addetti alla gestione, in cui sono situati i servizi igienici per il personale;
  • area di ricezione dei rifiuti, destinata alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore ed alle operazioni obbligatorie di pesatura/misura per verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti. Si ritiene indispensabile l’indicazione di una capacità massima di stoccaggio istantanea;
  • area destinata allo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, adeguata per i quantitativi di rifiuti gestiti, e dotata di superficie impermeabile o pavimentata con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta;
  • area per il deposito dei rifiuti fermentescibili adeguatamente attrezzata al controllo della temperatura degli stessi (ad esempio ambiente ombreggiato evitando l’uso dei teli, umidificazione e rivoltamenti della massa dei rifiuti);
  • adeguata separazione delle aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti infiammabili;
  • locale chiuso attrezzato, ovvero area coperta dotata di una pavimentazione di adeguata resistenza ed impermeabile, da destinarsi alla raccolta e stoccaggio dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti non pericolosi allo stato liquido, e in generale di tutti quei rifiuti il cui processo di recupero può risultare inficiato dall’azione degli agenti atmosferici o che possono rilasciare sostanze dannose per la salute dell’uomo o dell’ambiente;
  • locale chiuso attrezzato, ovvero area destinata al trattamento dei rifiuti (laddove l’impianti non effettui solo raccolta e stoccaggio) adeguata allo svolgimento delle operazioni da effettuarvi e dotata di adeguata copertura, di superfici impermeabili di adeguata pendenza, di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, nonché di opportuni sistemi di aspirazione e trattamento dell’aria e di monitoraggio;
  • area per il deposito delle sostanze da utilizzare per l’assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali;
  • adeguata viabilità interna per un’agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
  • idonea recinzione lungo tutto il perimetro, provvista di barriera interna di protezione ambientale;
  • area d’emergenza, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all’eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all’omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all’atto del prelievo o dell’accettazione in impianto.

Le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili  sversamenti. Devono altresì essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l’impermeabilità delle relative superfici. Più in generale le aree di stoccaggio devono essere opportunamente protette, mediante apposito sistema di canalizzazione, dalle acque meteoriche esterne.

Le eventuali operazioni di lavaggio di autocisterne e container devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata e le relative acque reflue devono essere smaltite come rifiuto speciale.

Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio; inoltre tali aree devono essere di norma opportunamente protette dall’azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate o gestite come rifiuti.

Il lay-out dell’impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti del sito.

Le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito preliminare (D15).

I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico.

I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:

  • idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
  • accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
  • mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione. I serbatoi per i rifiuti liquidi:
  • devono riportare una sigla di identificazione;
  • devono possedere sistemi di captazione degli eventuali sfiati, che devono essere inviati ad apposito sistema di abbattimento;
  • possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacità geometrica del singolo serbatoio;
  • devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento; se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento;
  • non devono essere utilizzati serbatoi che abbiano superato il tempo massimo di utilizzo previsto in progetto, a meno che gli stessi non siano ispezionati ad intervalli regolari e che di tali ispezioni, sia mantenuta traccia scritta, la quale dimostri che essi continuano ad essere idonei all’utilizzo e che la loro struttura si mantiene integra;
  • le strutture di supporto dei serbatoi, le tubazioni, le manichette flessibili e le guarnizioni siano resistenti alle sostanze (e alle miscele di sostanze) che devono essere stoccate.

I serbatoi per rifiuti liquidi devono essere provvisti di un bacino di contenimento con un volume almeno pari al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste o, nel caso di più serbatoi, almeno al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore.

In generale i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati sistemi di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro.

Per il deposito di rifiuti infiammabili deve essere acquisito il certificato di prevenzione incendi (CPI) in base al Decreto del Ministero dell’Interno 4 maggio 1998.

All’interno dell’impianto devono comunque risultare soddisfatti i requisiti minimi di prevenzione incendi (uscite di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori, ecc.).

In tutti gli impianti di gestione rifiuti devono essere previsti:

  • impianto o dispositivi antincendio conformi alle norme vigenti in materia;
  • impianto di videosorveglianza, possibilmente con presidio h24;
  • sistemi di rilevazione e allarme;
  • impianto di aspirazione e trattamento dell’aria afferente ai locali in cui si effettuano specifiche operazioni di trattamento sui rifiuti;
  • impianto per l’approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua per servizi igienici, lavaggio piazzali, mezzi e contenitori, prevenzione e lotta antincendio;
  • impianto elettrico antideflagrante (laddove necessario) per l’alimentazione delle varie attrezzature presenti (quali ad esempio sistemi informatici, sistema di illuminazione, sistemi di videosorveglianza e di monitoraggio e controllo, sistemi di pesatura, contenitori auto compattanti, ….), realizzato in conformità alle norme vigenti;
  • sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli, e di separazione delle acque di prima pioggia adeguatamente dimensionati;
  • adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
  • impianto di illuminazione, anche di sicurezza, interna ed esterna, realizzato in conformità alle norme vigenti;
  • riscaldamento del locale ad uso ufficio realizzato in conformità alle normative vigenti;
  • allacciamento alla rete telefonica o altra modalità di comunicazione del personale in servizio presso l’impianto con l’esterno (es. sistemi di telefonia mobile…);
  • impianto di produzione di acqua calda per i servizi.

6. La responsabilità di gestione operativa va affidata ad un direttore tecnico, che deve essere sempre presente in loco, formato e che abbia superato le verifiche di idoneità previste dall’art. 13, comma 1, del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3 giugno 2014, n. 120. I suoi compiti di controllo partono dalla fase di accettazione dei carichi nell’impianto fino alla fase di trasporto all’eventuale successivo impianto di destinazione.

Il direttore tecnico assicura, ovvero collabora con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti) per l’attuazione di tutte le disposizioni di sicurezza prescritte.

Il direttore tecnico deve assicurare everificare che:

  • prima della ricezione dei rifiuti all’impianto sia verificata l’accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:

a) sia acquisito il relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l’Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 preveda un CER “voce a specchio” di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della “non pericolosità”.

Qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica deve essere almeno semestrale.

  • in ingresso all’impianto siano accettati solo i carichi compatibili con la capacità autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio;
  • sia comunicato alla Provincia l’eventuale respingimento del carico di rifiuti entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI;
  • i registri di carico e scarico siano tenuti in conformità a quanto stabilito dall’art. 190 del d. lgs. n. 152/2006 e nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente gestore del catasto;
  • le operazioni di scarico e di stoccaggio dei rifiuti siano condotte in modo da evitare emissioni diffuse. I rifiuti liquidi devono essere stoccati nei serbatoi ad essi dedicati, movimentati in circuito chiuso; non sono ammessi travasi da tubazioni “mobili”;
  • la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, siano effettuate in condizioni di sicurezza, evitando:
    1. la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
    2. l’inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
    3. per quanto possibile, rumori e molestie olfattive;
    4. di produrre degrado ambientale e paesaggistico;
    5. il mancato rispetto delle norme igienico – sanitarie;
    6. ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività;
  • siano adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi e non pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
  • le superfici scolanti siano mantenute in idonee condizioni di pulizia, tali da limitare l’inquinamento delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio delle aree esterne;
  • in caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti in stoccaggio;
  • sia effettuata, almeno semestralmente, la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche;
  • i rifiuti da sottoporre a eventuale trattamento all’interno dell’impianto, ovvero da avviare a impianti terzi, siano contraddistinti da un codice C.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso e siano stoccati per categorie omogenee nelle rispettive aree dedicate dell’impianto, nel rispetto delle prescrizioni di legge e alle modalità indicate negli atti autorizzativi, per evitare incidenti dovuti alla possibile reazione di sostanze tra loro incompatibili e come misura per prevenire l’aggravarsi di eventuali eventi accidentali;
  • nella fase di abbancamento dei rifiuti nelle aree dedicate dell’impianto, non vengano effettuate miscelazioni se non quelle espressamente previste dalla legge ed autorizzate. E’ vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all’allegato G dell’allegato alla Parte Quarta del d. lgs. n. 152/2006, ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Trattandosi di impianto di solo stoccaggio è comunque vietata la miscelazione di rifiuti aventi natura, stato fisico e/o CER diversi;
  • qualora lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in cumuli, le altezze di abbancamento siano commisurate alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità; ai fini della sicurezza, le altezze di abbancamento non potranno superare i 3 metri, o comunque i limiti previsti dalle specifiche norme di riferimento;
  • i fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d’ispezione per consentire il passaggio di personale e mezzi anche al fine di evitare la propagazione di eventuali incendi e facilitare le operazioni di spegnimento;
  • i rifiuti infiammabili siano stoccati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
  • la viabilità e la relativa segnaletica all’interno dell’impianto sia adeguatamente mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata;
  • gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni;
  • la recinzione e la barriera interna di protezione ambientale siano adeguatamente mantenute, avendo cura di tagliare le erbe infestanti e di rimuovere eventuali rifiuti accumulati per effetto eolico o anche altre cause;
  • la movimentazione dei rifiuti all’interno dell’impianto avvenga nel rispetto degli opportuni accorgimenti atti a evitare dispersione di rifiuti e materiali vari, nonché lo sviluppo di polveri e, in particolare:

      a) i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere carterizzati o provvisti di nebulizzazione;

      b) i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggio o mezzi idonei per fusti e cisternette;

      c) i sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di sostanza secca del fango.

  • i macchinari e mezzi d’opera siano in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le cadenze prescritte;
  • il personale operativo nell’impianto sia formato e dotato delle attrezzature e dei sistemi di protezione specifici in base alle lavorazioni svolte;
  • tutti gli impianti siano oggetto di verifica e controllo periodico, per assicurarne la piena efficienza.

7. Per le tempistiche di stoccaggio:

  • i rifiuti non pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva  (R13)  devono essere destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data  di accettazione degli stessi nell’impianto;
  • i rifiuti sui quali viene operato il deposito preliminare (D15) devono essere avviati alle successive operazioni di smaltimento entro massimo dodici (dodici) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell’impianto;
  • i rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell’allegato C relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell’allegato B relativo alla Parte Quarta del D.Lgs.152/06. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all’impianto di recupero/smaltimento finale.

8. In caso di verificazione di incendio devono essere avviate con la massima tempestività tutte le attività previste nel piano di emergenza appositamente redatto.

9. I controlli vanno effettuati da personale formato in stretto coordinamento con altri organismi deputati al controllo, quali il Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, la Polizia di Stato, il Corpo della Guardia di Finanza, i Corpi di Polizia municipale e provinciale ecc…

 

Scarica in pdf il testo del documento: circolare-Min. Ambiente-prot. n. 4064 del 15 marzo 2018